L’inquilino può partecipare alla riunione di condominio?

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Autore: Redazione

07 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono in affitto: alla prossima riunione di condominio, l’assemblea deciderà spese sull’impianto di riscaldamento. Posso chiedere al padrone di casa di farmi partecipare?

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Se sei in affitto, ti sarà stato certamente detto che non hai diritto a partecipare alle riunioni di condominio. Solo il proprietario dell’immobile, ossia il padrone di casa, ha potere di intervento e di voto in assemblea. Del resto, è quest’ultimo l’unico «condomino» e, come tale, essendo comproprietario delle parti comuni dell’edificio, è anche titolare dell’interesse alle decisioni assembleari. Ma tale regola, come tutte le regole, conosce qualche eccezione. Vediamo dunque quando l’inquilino può partecipare alla riunione di condominio

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Se l’appartamento è in affitto, l’inquilino ha diritto di partecipare alle riunioni di condominio e diritto di voto solo per quelle delibere relative alle spese e alle modalità di gestione del riscaldamento e di condizionamento d’aria [1].

In realtà, la legge non riconosce all’affittuario il potere di provvedere ad una vera e propria autogestione dei servizi di riscaldamento, ma solo quello di decidere il tipo di gestione e l’entità della spesa, che non significa affidamento totale agli inquilini degli impianti medesimi, né fa venir meno tutti i poteri che il proprietario ha su di essi e sul loro funzionamento.

Quanto invece alle altre delibere relative alla modificazione degli

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altri servizi comuni l’affittuario ha solo diritto di intervento ma non di voto [2].

Se però la stessa persona è proprietaria di più immobili in un condominio e li ha dati in affitto a differenti inquilini, solo uno di questi può votare alla riunione in quanto tutti si considerano come un unico partecipante.

Secondo la giurisprudenza, se l’affittuario non viene avvertito della riunione di condominio, la sua mancata partecipazione non determina l’invalidità della delibera assembleare. L’assemblea può, pertanto, validamente approvare il preventivo e il consuntivo delle spese relative ai servizi comuni ed il conduttore non può per questo motivo rifiutare di pagare le spese accessorie dovute.

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