Atto processuale senza procura del cliente: che rischia l’avvocato?

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Autore: Redazione

07 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Se manca la procura alle liti sulla procura, oltre al rigetto della domanda per nullità insanabile dell’atto, l’avvocato viene condannato al pagamento delle spese processuali.

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In arrivo grosse rogne per i legali più distratti: l’avvocato che deposita in causa un atto processuale sprovvisto di procura alle liti firmata dal cliente può essere condannato alle spese processuali. A pagare i costi del giudizio sostenuto dalla controparte è quindi il professionista e non il suo assistito il quale non è parte processuale, non risultando aver mai conferito il mandato al difensore. È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza di ieri [1].

In materia di spese processuali – si legge in sentenza – qualora il ricorso sia stato proposto dall’avvocato in assenza di

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procura alle liti da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale. Quest’ultimo, pertanto, può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Mancanza di procura sulla citazione, ricorso o sulla comparsa: quali conseguenze?

La mancanza della procura alle liti sull’atto processuale ha effetti per l’unico soggetto che ha firmato l’atto stesso, ossia l’avvocato. Il nome del cliente risulta menzionato nell’atto, ma a questi non ne può essere attribuita la paternità neanche in via indiretta, non essendovi prova che abbia letto e voluto quel documento, prova che solo la firma sulla procura può dare. Ed è la procura a far sì che gli effetti della citazione o della comparsa di risposta si traslino dal difensore al cliente. Un ponte però necessario, senza il quale l’atto è nullo e la domanda viene respinta. Ma, almeno, il cliente non dovrà pagare le spese processuali (che saranno a carico del suo avvocato) e, anzi, se ha subito dei danni, potrà chiedere il

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risarcimento del danno al proprio difensore.

La Corte di Cassazione afferma che, «in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio». La procura alle liti conferita al proprio difensore è un requisito di ammissibilità dell’instaurazione del giudizio e tale assunto ne esclude la possibilità di ratifica.

Nella fattispecie, accertato che la procura è stata conferita ad un altro legale rispetto all’avvocato sottoscrittore dell’atto di appello, stante l’applicazione del principio sopra esposto, la Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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