Contatore del vicino nel mio garage: c’è usucapione?

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.
Ho acquistato un garage in un condominio; c’è un contatore che alimenta il garage attiguo. Può il proprietario avvalersi dell’usucapione, per reclamare il diritto acquisito?
La presenza all’interno della proprietà del lettore di un contatore per l’energia elettrica a servizio esclusivo di diversa proprietà confinante legittima il titolare di quest’ultima a rivendicare nei suoi confronti quantomeno un diritto di accesso al suo garage per tutti gli interventi necessari sul contatore medesimo. La situazione venutasi a creare è giuridicamente riconducibile a un diritto di servitù [1] a carico della proprietà del lettore e a favore dell’autorimessa confinante avente a oggetto l’accesso al contatore, dal momento che senza l’ingresso nel suo garage sarebbe materialmente impossibile per il vicino il pieno esercizio del suo diritto di proprietà con riferimento alla gestione dell’energia elettrica. Pertanto, ove la suddetta servitù non sia già menzionata nel rogito di acquisto del suo garage, il proprietario confinante potrà rivolgersi al giudice per richiedere l’accertamento del corrispondente diritto. L’azione concretamente esercitabile dal confinante potrà essere quella di
usucapione di servitù, la quale tuttavia necessita della dimostrazione dell’avvenuto esercizio del diritto in maniera continuativa per vent’anni senz’alcuna rivendicazione altrui, oppure l’azione confessoria [2] tesa a ottenere altresì la condanna alla cessazione delle turbative la quale, invece, necessita della dimostrazione del titolo di acquisto della suddetta servitù. Quest’ultimo potrà essere derivativo, come nel caso in cui la servitù fosse già menzionata nel rogito di acquisto, oppure originario come nel caso dell’usucapione e della destinazione di fatto da parte dell’originario unico proprietario di entrambe le autorimesse [3]. Per tale ragione si può suggerire, anche al fine di evitare fonti di contenzioso con la proprietà confinante e previo accordo con quest’ultima, lo spostamento del contatore suddetto all’interno del garage di cui è diretta pertinenza così da escludere definitivamente qualunque diritto altrui sulla proprietà del lettore.Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Enrico Braiato
Sostieni laleggepertutti.it
Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui