Citazione a giudizio non chiara: posso chiederne la nullità?
Ho pubblicato il testamento di mio padre; si è rivelato apocrifo e ho ricevuto un decreto di citazione a giudizio che, a mio parere, non è chiaro. Posso chiederne la nullità?
Al fine di ottenere una maggiore efficienza delle strutture giudiziarie, del processo penale e, di conseguenza, di maggiori garanzie per l’imputato, è stata attuata dal legislatore la riforma del giudice unico di primo grado, con l’introduzione del decreto di citazione diretta a giudizio, affinché nella fase del giudizio ordinario o di quelli celebrati con i riti speciali, non siano sempre impegnati tre giudici ma uno solo per una determinata tipologia di reati.
La legge n. 479 del 1999 ha previsto il
Il decreto di citazione diretta a giudizio deve essere provvisto di particolari elementi ed è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente:
- l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
- l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
- l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può chiedere il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena si richiesta ovvero presentare domanda di oblazione.
Il decreto è altresí nullo se non è preceduto dall’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio
Il pubblico ministero è l’organo giudiziario che rappresenta l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati e, oltre alle altre funzioni, esercita l’azione penale formulando l’imputazione. Il codice non indica espressamente quale è la misura degli elementi probatori che sono necessari per formulare l’imputazione; tuttavia, è possibile dire che è formulata quando il pubblico ministero ha raccolto elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, cioè quando i risultati delle indagini sono in grado di permettere al pubblico ministero di dimostrare la fondatezza dell’accusa, ossia devono rendere altamente probabile una eventuale sentenza di condanna. Il processo penale, per fare un esempio esplicativo, è come se fosse una partita di scacchi, in cui ogni giocatore deve fare le sue mosse per vincere. Per questo motivo, il pubblico ministero, sostenendo l’accusa, porta avanti i propri convincimenti, tentando di arrivare alla condanna dell’imputato. L’imputato, a sua volta, coadiuvato dal proprio avvocato, cerca invece di smontare in ogni punto l’impianto accusatorio, per raggiungere una sentenza a sé favorevole.
L’esigenza di correlazione dell’imputazione alle risultanze degli atti è presente in ogni fase processuale e, pertanto, deve essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa [3]. Per i motivi suesposti, sollevare preliminarmente un’eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio per mancanza dell’enunciazione del thema decidendum in facto, può rivelarsi un’ottima strategia difensiva tenendo presente che, nel corso del processo, attraverso il suo avvocato, il lettore avrà, inoltre, modo di controbattere efficacemente al castello accusatorio sostenuto dal pubblico ministero con tutti gli strumenti a disposizione: prove documentali, testimonianze, perizia calligrafica.
Di seguito, a titolo esemplificativo, una pronuncia giurisprudenziale a sostegno e una contraria, da confrontare al caso specifico.
La Corte di Cassazione [4] ha statuito che il decreto di citazione a giudizio è nullo per incertezza assoluta del fatto oggetto dell’imputazione non nel caso della semplice “indeterminatezza” dell’imputazione, ma soltanto quando l’imputato non sia stato di fatto posto in grado di intendere i termini concreti dell’accusa e di predisporre un’adeguata difesa (nella specie, relativa alla contestazione del reato di bancarotta semplice documentale, l’imputato aveva dedotto la nullità della contestazione per il fatto che questa non specificava quali scritture non fossero state regolarmente tenute; la Corte ha rigettato la doglianza evidenziando come il giudice di merito avesse potuto apprezzare che l’imputato, nel corso del procedimento, aveva avuto la possibilità di difendersi sul punto).
Al contrario, la Suprema Corte [5] ha statuito che in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la genericità o l’indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell’imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l’espressione “fino al”).
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Rossella Blaiotta