La prova documentale

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Autore: Edizioni Simone

11 marzo 2017

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

I mezzi di prova: la scrittura privata e l’atto pubblico, la verificazione di scrittura privata e la querela di falso.

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Il documento ha una notevole rilevanza probatoria perché rappresenta un fatto, fornendo a chi lo osserva una certa conoscenza di esso (LieBMaN).

Il Codice civile distingue due tipi di prova documentale:

Al documento informatico sottoscritto con firma digitale è oggi attribuita la stessa

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efficacia probatoria riconosciuta dall’art. 2702 c.c. alla scrittura privata redatta per iscritto su carta (d.Lgs. 82/2005).

I documenti, per adempiere alla loro funzione probatoria, debbono essere posti a disposizione del giudice. Ciò si fa mediante la produzione dei documenti, consistente nell’inserzione degli stessi nel proprio fascicolo processuale, depositato in cancelleria (o consegnato al cancelliere in udienza) al momento della costituzione in giudizio.

Verificazione di scrittura privata

È il mezzo di prova mediante il quale una parte chiede di accertare la autenticità della scrittura o della sottoscrizione di una scrittura privata

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, dopo che questa è stata disconosciuta dalla controparte.

Dopo il disconoscimento, la parte che intende valersi della scrittura privata deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e indicando le scritture che possono servire di comparazione.

Ai sensi dell’art. 220, sulla verificazione decide il Collegio con sentenza, e se riconosce che la sottoscrizione o la scrittura provengono dalla parte che le ha disconosciute, potrà condannare la stessa ad una pena pecuniaria. va precisato, però, che a seguito della riforma introdotta dal d.Lgs. 51/98, il giudizio di verificazione non rientra tra le cause che l’art. 50bis ha riservato al Collegio; pertanto l’espressione

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Collegio è da intendersi qui come organo giudicante.

La querela di falso

È l’istanza diretta ad ottenere l’accertamento della falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata. essa può essere proposta da colui contro il quale si vuol far valere la scrittura, in qualsiasi stato e grado della causa.

Può essere proposta in via principale con citazione, ovvero in via incidentale con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, contenente a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità.

Il giudice, prima di autorizzare la proposizione della querela, interpella la parte che ha prodotto il documento chiedendole se intende valersene in giudizio; se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile nel processo. sulla querela di falso decide sempre il collegio con sentenza, ferma restando la attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico dell’attività istruttoria relativamente al merito della causa. Quindi, a differenza del procedimento di verificazione, la competenza è rimasta del collegio anche con il d.Lgs. 51/1998 (che ha soppresso l’ufficio del pretore), in quanto si tratta di giudizio in cui è obbligatoria la presenza del P.M. ex art. 50bis.

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