Apprendistato: che succede se manca la formazione?
Il contratto di apprendistato, se non c’è formazione, è nullo e si trasforma in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il relativo diritto alle differenze retributive.
Il contratto di apprendistato è costantemente definito dalla giurisprudenza [1] come un contratto a causa mista caratterizzato:
- dallo svolgimento della prestazione lavorativa,
- dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell’apprendista di una qualificazione professionale.
Nell’ipotesi in cui, pertanto, manchi la formazione (e, in giudizio, la prova della stessa) il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa
Indice
Apprendistato: cos’è?
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo: il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, si impegna a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma di istruzione secondaria superiore e di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, a seconda della tipologia di apprendistato prescelta. Esistono, infatti, tre tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni; può essere utilizzato anche per assolvere l’obbligo di istruzione;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che può essere utilizzato anche per il praticantato nelle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Si comprende, quindi, che la caratteristica fondamentale di tale contratto è l’obbligo formativo che grava sul datore di lavoro.
Apprendistato: che succede se manca la formazione?
Ne consegue che, essendo la formazione elemento essenziale del contratto di apprendistato, se essa manca il contratto è nullo e si trasforma automaticamente in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non solo: il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento finale che l’apprendista avrebbe raggiunto alla fine del periodo di formazione. In parole povere, il datore deve versare i contributi all’apprendista come se lo avesse inquadrato dall’inizio nel livello superiore.
Nel caso in questione, i giudici condannano il datore di lavoro a pagare le differenze retributive spettanti al lavoratore, non avendo assolto il primo agli obblighi di formazione.