Apprendistato: che succede se manca la formazione?

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Autore: Maura Corrado

02 aprile 2017

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro. È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.

Il contratto di apprendistato, se non c’è formazione, è nullo e si trasforma in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il relativo diritto alle differenze retributive.

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Il contratto di apprendistato è costantemente definito dalla giurisprudenza [1] come un contratto a causa mista caratterizzato:

Nell’ipotesi in cui, pertanto, manchi la formazione (e, in giudizio, la prova della stessa) il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa

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[2]. Conseguentemente, l’omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio del rapporto di lavoro, con il relativo diritto alle differenze retributive [3]. Lo afferma il Tribunale di Vallo della Lucania [4]: un uomo faceva causa al suo datore di lavoro affermando di aver espletato le mansioni di manovale riconducibili al primo livello del Ccnl settore edile ed artigiani. Chiedeva, perciò, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive. Quest’ultimo, dal canto suo, eccepiva che il dipendente era stato assunto come apprendista a tempo indeterminato ed era stato regolarmente retribuito per la qualità e quantità di lavoro espletato.
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Apprendistato: cos’è?

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo: il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, si impegna a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma di istruzione secondaria superiore e di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, a seconda della tipologia di apprendistato prescelta. Esistono, infatti, tre tipologie di apprendistato:

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni; può essere utilizzato anche per assolvere l’obbligo di istruzione;
  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  3. apprendistato di alta formazione e di ricerca, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che può essere utilizzato anche per il praticantato nelle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Si comprende, quindi, che la caratteristica fondamentale di tale contratto è l’obbligo formativo che grava sul datore di lavoro.

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Apprendistato: che succede se manca la formazione?

Ne consegue che, essendo la formazione elemento essenziale del contratto di apprendistato, se essa manca il contratto è nullo e si trasforma automaticamente in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non solo: il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento finale che l’apprendista avrebbe raggiunto alla fine del periodo di formazione. In parole povere, il datore deve versare i contributi all’apprendista come se lo avesse inquadrato dall’inizio nel livello superiore.

Nel caso in questione, i giudici condannano il datore di lavoro a pagare le differenze retributive spettanti al lavoratore, non avendo assolto il primo agli obblighi di formazione.

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