Rottamazione cartelle e cause in corso

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Autore: Maria Monteleone

13 marzo 2017

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Possono essere rottamate le cartelle già impugnate dinanzi al giudice? Se si aderisce alla rottamazione, quali sono gli effetti sulle cause ancora in corso?

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È possibile presentare istanza di adesione alla definizione agevolata anche per le cartelle esattoriali impugnate, nonostante sia ancora pendente il relativo giudizio. Sul punto si riportano i preziosi chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate [1].

Per i carichi ancora in contestazione, il debitore deve indicare, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

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L’impegno a rinunciare non equivale però strettamente alla rinuncia al ricorso. Secondo l’Agenzia delle Entrate, ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto.

Negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Agenzia delle Entrate o entrambi, l’adesione alla definizione agevolata fa cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.

Gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce prevalgono dunque sugli esiti degli eventuali giudizi.

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Se il debitore non assume formalmente l’impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, ma provvede al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa, si produce comunque la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sempreché il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione.

Le spese di lite, in questo caso, seguono la regola fissata dalla legge [2]: nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Qualora il carico affidato all’Agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite e non può quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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Effetti della rottamazione sulle pronunce giurisdizionali

Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

In relazione all’esecuzione della sentenza favorevole al contribuente, la legge

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[3] prevede che «Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza».

A causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di annullamento, a seguito del quale non è stato effettuato lo sgravio.

Anche in tale ipotesi, considerato che la definizione agevolata concerne i crediti che l’Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l’adesione del debitore. Questi potrebbe avere interesse alla rottamazione, dal momento che si trattaerebbe di una

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sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.

A tal proposito, non va trascurato, infatti, che il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.

Rinvio della trattazione della controversia per adesione alla rottamazione

Nell’ipotesi in cui il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione, il contribuente può dichiarare di aver aderito alla definizione agevolata e chiedere un rinvio della trattazione della controversia. In tale ipotesi l’Agenzia delle Entrate non dovrebbe opporsi, salvo che la richiesta risulti dilatoria, come nei seguenti esempi:

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