Appello, nuovi documenti davanti alla Commissione Tributaria
CTR: ammessa la produzione di nuova documentazione in secondo grado nell’ambito del solo rito tributario.
Al contrario di quanto accade nelle cause ordinarie davanti al tribunale o al giudice di pace, nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria è sempre possibile presentare nuovi documenti in grado di appello. Difatti, nell’ambito del processo tributario non vale la preclusione prevista per il rito ordinario dal codice di procedura civile. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.
Indice
Divieto di nuove prove in appello
Il codice di procedura civile
Nuove prove in appello nel processo tributario
Completamente diversa è la regola nell’ambito del processo tributario di appello, quello cioè che si svolge davanti alla Commissione Tributaria Regionale (spesso chiamata più semplicemente CTR). In questo caso esiste una norma speciale [3], che deroga a quella generale appena vista, e che, per come interpretata, consente alle parti in causa (sia al fisco che al contribuente) di presentare nuove prove e nuovi documenti anche in secondo grado. Tale norma stabilisce quando di seguito riportato: «Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile». Apparentemente potrebbe sembrare che il contenuto sia, sostanzialmente, lo stesso di quello previsto dal codice di procedura civile. Invece, secondo l’interpretazione corrente, la specifica menzione de «
Dunque, nell’ambito di una causa tributaria, in secondo grado, è sempre possibile depositare nuovi documenti anche se non sono stati presentati in primo grado e, quindi, anche se la parte è stata prima contumace. Il fatto che l’appellante i documenti avrebbe potuto presentarli in primo grado non impedisce che li possa depositare per la prima volta in appello. Questo perché le norme del processo civile non prevalgono sulle disposizioni contrarie contenute nella disciplina del processo fiscale.
Le implicazioni pratiche di questo principio possono essere molteplici. Si pensi a un contribuente che impugni una serie di cartelle esattoriali sostenendo di averne mai ricevuto la notifica. In primo grado l’Agente della riscossione non si costituisce e, pertanto, mancando la prova contraria, le cartelle vengono annullate e il cittadino liberato dall’obbligo di pagarle. Se però l’amministrazione finanziaria dovesse impugnare per tempo la sentenza e, solo in tale occasione, esibire per la prima volta le ricevute di notifica delle cartelle, le sorti del processo si capovolgerebbero e il contribuente perderebbe definitivamente la partita, senza poter contestare, con un “secondo appello” tale decisione (resta sempre aperta la strada della Cassazione).
La tesi circa la possibilità, per le parti, di presentare nuovi mezzi di prova anche in appello è recente. In passato, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano sposato la tesi opposta [4], escludendo che le parti potessero depositare documenti nuovi in appello, ritenendo applicabili al processo tributario le norme civilistiche.