Appello, nuovi documenti davanti alla Commissione Tributaria

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Autore: Redazione

12 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

CTR: ammessa la produzione di nuova documentazione in secondo grado nell’ambito del solo rito tributario.

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Al contrario di quanto accade nelle cause ordinarie davanti al tribunale o al giudice di pace, nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria è sempre possibile presentare nuovi documenti in grado di appello. Difatti, nell’ambito del processo tributario non vale la preclusione prevista per il rito ordinario dal codice di procedura civile. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.

Divieto di nuove prove in appello

Il codice di procedura civile

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[2] stabilisce che, in appello, «non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Questo limite viene detto «divieto di iura nova». La ragione di tale regola è assai facile da comprendere: l’appello serve per rivedere e giudicare la correttezza della decisione fatta in primo grado, sulla base delle prove presenti in quel momento. Aprire la possibilità di presentare, per la prima volta in secondo grado, nuovi documenti impedirebbe qualsiasi contestazione sulla valutazione che di essi va a fare il giudice d’appello: ciò perché non sarebbe mai possibile un appello sull’appello. In pratica, il magistrato di secondo grado si pronuncerebbe sui nuovi documenti senza che la sua decisione possa essere più contestata (il ricorso in Cassazione – lo ricordiamo – non è un terzo grado di giudizio, ma ha solo lo scopo di censurare la corretta interpretazione della legge e non dei fatti o delle prove).
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Nuove prove in appello nel processo tributario

Completamente diversa è la regola nell’ambito del processo tributario di appello, quello cioè che si svolge davanti alla Commissione Tributaria Regionale (spesso chiamata più semplicemente CTR). In questo caso esiste una norma speciale [3], che deroga a quella generale appena vista, e che, per come interpretata, consente alle parti in causa (sia al fisco che al contribuente) di presentare nuove prove e nuovi documenti anche in secondo grado. Tale norma stabilisce quando di seguito riportato: «Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile». Apparentemente potrebbe sembrare che il contenuto sia, sostanzialmente, lo stesso di quello previsto dal codice di procedura civile. Invece, secondo l’interpretazione corrente, la specifica menzione de «

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il giudice» quale soggetto cui si riferisce il divieto farebbe sì che tale norma non si riferisca alle parti. Dunque il divieto di acquisire nuove prove o documenti in appello vale solo per il magistrato, ma non anche per le parti, siano esse l’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione Equitalia, la Regione, il Comune o lo stesso contribuente.

Dunque, nell’ambito di una causa tributaria, in secondo grado, è sempre possibile depositare nuovi documenti anche se non sono stati presentati in primo grado e, quindi, anche se la parte è stata prima contumace. Il fatto che l’appellante i documenti avrebbe potuto presentarli in primo grado non impedisce che li possa depositare per la prima volta in appello. Questo perché le norme del processo civile non prevalgono sulle disposizioni contrarie contenute nella disciplina del processo fiscale.

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Le implicazioni pratiche di questo principio possono essere molteplici. Si pensi a un contribuente che impugni una serie di cartelle esattoriali sostenendo di averne mai ricevuto la notifica. In primo grado l’Agente della riscossione non si costituisce e, pertanto, mancando la prova contraria, le cartelle vengono annullate e il cittadino liberato dall’obbligo di pagarle. Se però l’amministrazione finanziaria dovesse impugnare per tempo la sentenza e, solo in tale occasione, esibire per la prima volta le ricevute di notifica delle cartelle, le sorti del processo si capovolgerebbero e il contribuente perderebbe definitivamente la partita, senza poter contestare, con un “secondo appello” tale decisione (resta sempre aperta la strada della Cassazione).

La tesi circa la possibilità, per le parti, di presentare nuovi mezzi di prova anche in appello è recente. In passato, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano sposato la tesi opposta [4], escludendo che le parti potessero depositare documenti nuovi in appello, ritenendo applicabili al processo tributario le norme civilistiche.

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