Che fare in caso di ricaduta nella malattia del lavoratore?

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Autore: Redazione

13 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Dipendenti, la ricaduta nella malattia, se avviene entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente malattia, è considerata continuazione di quest’ultima e non nuova malattia.

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Se hai preso un permesso dal lavoro per malattia e ora sei a casa, sarai certamente interessato a sapere che cosa devi fare in caso di ricaduta nella stessa malattia. Questo perché spesso capita che la ricaduta tardi ad arrivare e si manifesti non subito, ma dopo diversi giorni. Ebbene, la disciplina è la seguente: se la ricaduta si manifesta entro 30 giorni dalla data di chiusura della precedente malattia (ossia dal rientro al lavoro), l’Inps considera la nuova assenza con continuazione

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della precedente malattia e non come una nuova. A chiarirlo è lo stesso Inps in una sua circolare [1]. Il punto n. 5 della predetta circolare usa le seguenti parole che val la pena di riportare testualmente per fugare il campo da qualsiasi dubbio o equivoco:

« La ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale – debitamente certificata dal medico – che sia intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di quest’ultima.

Ciò comporta che:

  1. a) l’indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia (senza escludere i 3 giorni di carenza): se, tuttavia, la precedente malattia è durata meno di tre giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero la decorrenza dell’indennità deve essere fissata previa esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia;
  2. b) i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini del raggiungimento del ventesimo giorno a partire dal quale la misura dell’indennità è elevata dal 50% al 66,66% della retribuzione;
  3. c) la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell’indennità corrisposta per la precedente malattia.

Da tale inquadramento della

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ricaduta della malattia, non sono dunque di poco conto le conseguenze sull’importo dell’indennità economica a carico Inps.

Sappiamo infatti che i primi tre giorni di malattia non sono indennizzati dall’Inps (è quello che si definisce «carenza»). L’indennità economica viene erogata dall’Inps solo dal quarto giorno di malattia, computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata sul certificato medico, sempreché la visita risulti effettuata lo stesso giorno di inizio della malattia o il giorno immediatamente successivo.

Se nella certificazione non risulta la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il quarto giorno si calcola dalla data di effettuazione della visita medica.

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È vero che i primi tre giorni di malattia non sono indennizzati dall’Inps, ma molti contratti collettivi prevedono che tale onere spetti al datore di lavoro, tenuto a corrispondere il normale trattamento economico contrattuale o parte di esso.

Se l’assenza del lavoratore è dovuta a una ricaduta della precedente malattia, di ciò il medico di base ne deve dare menzione nel proprio certificato, anche se il lavoratore ha ripreso servizio nell’intervallo temporale tra i due eventi.

Che differenza c’è tra ricaduta e prosecuzione della malattia?

La differenza tra ricaduta nella malattia e prosecuzione (o «continuazione») nella malattia sta nel fatto che, nel primo caso, il lavoratore, ritenendo di essere guarito, anche se per un brevissimo periodo, rientra sul posto di lavoro. Nel secondo caso, invece, tra i diversi certificati medici c’è piena continuità e il dipendente non torna in azienda in quanto ancora malato. Insomma, nella continuazione di malattia la guarigione, sebbene apparente, non si verifica affatto.

In caso di continuazione della malattia il lavoratore deve comunicare il perdurare del morbo oltre la data indicata nel certificato del proprio medico e rendersi reperibile per permettere ulteriori visite fiscali del medico dell’Inps.

La certificazione medica di prosecuzione della malattia va richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente; il medico competente la trasmette all’Inps, che a sua volta la mette a disposizione del datore di lavoro in via telematica.

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