Misure alternative alla detenzione e recidiva

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Autore: Sabina Coppola

14 marzo 2017

Laureata, con vecchio corso quadriennale, presso l'Università di Napoli Federico II (con 110/110 e lode) ha conseguito diploma specialistico in professioni legali al Suor Orsola Benincasa e si è iscritta al COA di Napoli nel 2008. Specializzata in diritto penale, si impegna nella tutela dei diritti dei detenuti con il Carcere Possibile O.N.L.U.S.. E' iscritta nell'Albo speciale dei difensori di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, avendo conseguito una particolare specializzazione in diritto civile minorile.

I recidivi reiterati possono usufruire di ognuna delle misure alternative alla detenzione una sola volta.

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Se sei stato già condannato per un reato (ad esempio un furto in abitazione) ed hai scontato la pena in detenzione domiciliare (cioè non in carcere ma a casa tua), attento perché se commetterai altri reati (tanto da diventare recidivo) non potrai più beneficiare della detenzione domiciliare. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa si intende per recidiva e che limiti comporta alla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Cos’è la recidiva?

La recidiva è un istituto previsto nel nostro ordinamento e può essere di vari tipi

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[1].

  1. La recidiva è semplice se, dopo essere stato condannato (con sentenza definitiva) per un delitto doloso (cioè volontario), ne commetti un altro altrettanto doloso. Questo significa che se, dopo essere stato condannato per un furto aggravato (doloso) commetterai un omicidio colposo (ad esempio investendo un pedone) non ti sarà contestata alcuna recidiva, neanche semplice. La recidiva semplice comporta che la pena applicata al secondo reato sia aumenta di 1/3.
  1. La recidiva è specifica se il nuovo reato è della stessa natura del reato precedente ed è infraquinquennale se il nuovo reato è stato commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna precedente o durante (o dopo) l’esecuzione della pena inflitta per un reato precedente. Se ricorre una delle due circostanze (specifica o infraquinquennale), la pena per il nuovo reato potrà essere aumentata fino alla metà; se ricorrono entrambe (cioè la recidiva è sia specifica che infraquinquennale) la pena sarà obbligatoriamente aumentata della metà.
  1. La recidiva è reiterata se un soggetto già recidivo (che, cioè, è stato già condannato per due delitti dolosi) commette un nuovo reato (doloso). In questo caso l’aumento di pena sarà della metà se la precedente recidiva è semplice, di 2/3 se la precedente recidiva è specifica e/o infraquinquennale.

Cosa sono le misure alternative alla detenzione?

Le misure alternative alla detenzione

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sono modalità di esecuzione della pena e consentono ai soggetti che abbiano subìto una condanna definitiva di scontare tutta la pena (o una parte di essa) fuori del carcere.

Le misure alternative alla detenzione possono essere concesse solo ai condannati definitivi (per i quali la sentenza di condanna è ormai irrevocabile) e sono state previste dal legislatore per facilitare il reinserimento sociale dei condannati nella società civile.

Tra le principali misure alternative alla detenzione vi sono:

I recidivi possono usufruire delle misure alternative?

L’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi per più di una volta, al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata [5].

Questo significa che se un soggetto recidivo (ovvero già condannato due volte per due reati) – che ha usufruito di una misura alternativa – è condannato per un ulteriore reato, non potrà più beneficiare della stessa misura alternativa e sconterà tutta la pena in carcere.

Quindi, per concludere, il recidivo semplice, specifico o infraquinquennale può usufruire più volte delle misure alternative; il recidivo reiterato può beneficiare una sola volta di ciascuna misura.

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