Che fare se l’inquilino ha lasciato nell’appartamento roba sua?

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Autore: Redazione

15 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La restituzione dell’immobile dato in affitto si ha solo nel momento di materiale liberazione dello stesso dagli oggetti di proprietà dell’inquilino, senza che a ciò rilevi la semplice consegna delle chiavi.

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Non basta consegnare le chiavi dell’appartamento al padrone di casa per far cessare i canoni di affitto che maturano mensilmente. Difatti è necessario che l’immobile sia libero da tutti quegli oggetti ingombranti, di proprietà dell’inquilino, che ne impediscono il libero utilizzo, come ad esempio armadi, letti, utensili e vestiti vari. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di ieri [1]. Ma vediamo nel dettaglio che fare se l’inquilino lascia l’appartamento non libero da oggetti propri

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Cosa fare se nell’appartamento l’inquilino ha lasciato oggetti di sua proprietà?

Capita spesso che i rapporti tra padrone di casa e inquilino, iniziati sotto i migliori auspici, terminino invece con diatribe e contestazioni di tutti i tipi. Spesso l’inquilino fa fatica ad andarsene perché non riesce a trovare una sistemazione alternativa e, quand’anche la trovi, non riesce a eseguire il trasferimento. Non raramente avviene che quest’ultimo se ne va in un’altra città limitandosi a lasciare le chiavi dell’appartamento al padrone di casa e promettendogli di liberare l’immobile dai propri beni nel più breve tempo possibile, cosa che, invece, va poi per le lunghe. Che succede, allora, se l’inquilino restituisce le chiavi dell’immobile, ma al suo interno, nonostante la scadenza del contratto, vi continua a mantenere la propria roba tanto da rendere inservibile l’appartamento e non affittabile ad altre persone? È questo il caso di cui si è occupata la Cassazione.

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Bisogna innanzitutto fare una distinzione.

Quando gli oggetti lasciati dall’affittuario sono pochi e facilmente asportabili (si pensi a qualche vestito, un comò piccolo e, magari un materasso), il padrone di casa può farli prelevare e, diffidando l’inquilino con una lettera notificatagli tramite ufficiale giudiziario (cosiddetta messa in mora del creditore), tenerli in deposito a spese dell’inquilino medesimo. Quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare i costi per il suddetto deposito; ma è chiaro che se è nullatenente, per il locatore il costo potrebbe essere eccessivo e “il gioco non valere la candela”. Di certo non è possibile né buttare, né vendere la roba di proprietà dell’inquilino se questi ritarda nel riprendersela. Ci deve essere un effettivo atteggiamento di abbandono perché si sia legittimati a ciò: difatti solo gli oggetti deliberatamente abbandonati diventano di proprietà di chi se ne impossessa. Se ciò però non può essere dimostrato (per aver, ad esempio, l’inquilino manifestato più volte la propria volontà di riprenderli), bisognerebbe svolgere una procedura davvero lunga e costosa: chiedere magari un decreto ingiuntivo per le somme spese per il deposito, avviare un pignoramento sui beni lasciati dal conduttore, metterli all’asta nella speranza che qualcuno li acquisti o magari chiederne l’assegnazione diretta e soddisfarsi in questo modo.

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Diverso è il caso in cui i beni non siano facilmente asportabili (si pensi ad armadi, letti, elettrodomestici o, nel caso di affitto di immobile a uso commerciale, macchinari e merce invenduta). È a questa situazione che si riferisce la sentenza in commento. Secondo la Corte, la restituzione dell’immobile consiste nella concreta, effettiva ed incondizionata disponibilità dell’appartamento in favore del proprietario-locatore. Con la conseguenza che non basta la semplice riconsegna delle chiavi dell’immobile per interrompere l’obbligo di pagare i canoni di affitto se l’appartamento non è materialmente disponibile.

Infatti, l’obbligazione di restituzione dell’appartamento affittato, posta a carico del conduttore, non si esaurisce in una generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, un’attività consistente in una un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore [2].

Insomma, detto in termini pratici, il padrone di casa potrà continuare a pretendere il pagamento dei canoni di affitto finché l’appartamento non è completamente sgombro e, in caso contrario, ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale.

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