Fare causa al patronato

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tribunale-palazzo di giustizia
Autore: Noemi Secci

23 marzo 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Errori del patronato: in quali ipotesi è possibile fare causa?

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Disoccupazione mai ricevuta perché l’operatore ha sbagliato il codice iban, lavoratore che si dimette ma scopre di non aver alcun diritto alla pensione, lavoratrice che non riceve l’indennità di maternità perché l’Isee non è mai stato trasmesso: gli errori fatti dai patronati e dai Caf sono all’ordine del giorno, specie quando queste organizzazioni si avvalgono di operatori con poca esperienza.

Ci si chiede, allora, se il cittadino abbia diritto, in caso di errori, a richiedere il risarcimento del danno: la risposta è senza dubbio positiva, anche se occorrono delle precisazioni.

Responsabilità del patronato

La normativa che regolamenta l’attività dei patronati

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[1] non menziona la responsabilità del patronato per errori nell’adempimento dei mandati conferiti. Tuttavia, secondo il codice Civile [2], il patronato è tenuto a operare con diligenza professionale, nel proprio ambito: nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, difatti, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La stessa diligenza deve dunque essere utilizzata nell’adempimento di un mandato.

Quando il patronato non opera con diligenza professionale, nell’esecuzione del mandato, il cittadino può chiedere il risarcimento dell’eventuale danno arrecato dall’operato dell’ente, anche in caso in cui l’incarico conferito sia

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gratuito: lo ha confermato una nota sentenza della Cassazione [3].

La responsabilità del patronato è una responsabilità contrattuale: il patronato, per evitare il risarcimento, deve provare che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e di non aver potuto far niente per evitarlo, nonostante l’applicazione della diligenza professionale.

Il cittadino, dal canto suo, deve solo provare, in giudizio, qual’ è la fonte del diritto al risarcimento del danno e allegare la circostanza dell’inadempimento o del non esatto adempimento dell’ente; il patronato, come anticipato, deve invece provare l’insussistenza della pretesa del cittadino, in quanto:

Far causa al patronato

In base a quanto esposto, se il patronato fa un errore che ti causa un danno, devi innanzitutto farlo presente al responsabile dell’ente e vedere se riesci a trovare un

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accordo con lui per il ristoro del danno: devi sapere che il patronato è obbligato a stipulare un’assicurazione per lo svolgimento della sua attività.

Se il responsabile non vuole pagare, inviagli una diffida ad adempiere, tramite raccomandata o pec.

In caso di risposta negativa, puoi far causa: è competente il tribunale ordinario, ma, se il valore della causa non supera i 5.000 euro, puoi rivolgerti al Giudice di Pace.

Mi raccomando, valuta attentamente l’entità del danno e l’effettiva responsabilità in capo al patronato, prima di far causa: ad esempio, l’ente non è responsabile se non gli sono stati forniti i dati o gli elementi corretti per adempiere in modo completo al mandato, nel caso in cui non si tratti di elementi direttamente dall’ente reperibili.

Senza considerare che, nei casi in cui l’obbligazione è a titolo gratuito, la valutazione della diligenza nell’adempimento della stessa è effettuata con maggiore tenuità.

Peraltro, anche quando sussistono tutti gli elementi utili a domandare un risarcimento del danno, una certa aleatorietà, nell’intraprendere la causa, non si può negare, come non si può negare un notevole impegno di spesa, nella maggior parte dei casi (salvo il diritto al patrocinio gratuito).

Una soluzione potrebbe essere, prima d’intentar causa, il domandare un importo a titolo transattivo e valutare quanto eventualmente offerto dal patronato.

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