Quali sono le pensioni impignorabili?
Limiti pignoramento pensioni di vecchiaia, inabilità, reversibilità, invalidità, accompagnamento.
Pensione di invalidità, di inabilità, di accompagnamento, di reversibilità: possono essere pignorate dal creditore o sono intoccabili?
La regola generale vuole che le pensioni siano pignorabili ma sempre nei limiti stabiliti dalla legge e purchè resti al pensionato un importo minimo idoneo a garantire un’esistenza dignitosa. Vi sono però alcune pensioni che restano intoccabili perché hanno natura di sussidio assistenziale.
Vediamo nel dettaglio le regole in base alla tipologia di prestazione.
Indice
Pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità e pensione di inabilità
Si tratta di prestazioni
In ogni caso, a prescindere dal limite di pignorabilità, resta intoccabile il cosiddetto «minimo vitale», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa.
Per calcolare l’importo del minimo vitale occorre prendere la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e moltiplicarlo per due. Pertanto, se l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2024 è di 534,41 euro, il
Dunque, per individuare la parte di pensione effettivamente pignorabile occorre sottrarre dalla pensione netta l’importo di 1.068,82 euro e calcolare sull’importo residuo il limite di 1/5, 1/7 o 1/10.
Pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento
Si tratta di prestazioni aventi natura assistenziali, pertanto, non possono essere mai pignorate. La pignorabilità è esclusa dal codice di procedura civile solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.
Se la pensione è accreditata sul conto corrente
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate:
- per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento (vale a dire euro 1.630,23 [543,41 x 3]);
- nei limiti di 1/5 (o di 1/7 o 1/10 se si tratta di pignoramento Equitalia) quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.