Il decreto ingiuntivo va notificato anche ai condomini

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Se il creditore del condominio intende avviare il pignoramento nei confronti di uno dei condomini deve notificare a questi il titolo esecutivo, ossia la sentenza di condanna emessa dal giudice.

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Il creditore, che intende avviare un pignoramento contro uno dei condòmini per non aver ricevuto il pagamento della propria fattura dal condomìnio, deve prima notificargli il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest’ultimo. Non può quindi procedere alla notifica del precetto e avviare l’esecuzione forzata senza prima mettere a conoscenza il proprietario della situazione debitoria lasciata dall’amministratore. Insomma, il decreto ingiuntivo va notificato anche ai condomini

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prima di poter avviare, nei loro riguardi, il pignoramento. A chiarirlo è stata la Cassazione con una sentenza di due giorni fa [1]. Per comprendere la portata della pronuncia e il perché, prima dell’esecuzione, è necessario notificare il titolo esecutivo anche al condomino, facciamo un esempio.

Immaginiamo che il condomìnio dove viviamo non abbia pagato uno dei creditori e questi abbia agito in tribunale procurandosi un decreto ingiuntivo. Il decreto viene notificato all’amministratore il quale, non avendo soldi sul conto corrente, non riesce a pagare il creditore. Quest’ultimo, che conosce la situazione “in rosso” delle casse del condomìnio, decide allora di avviare il pignoramento direttamente nei confronti dei condomini e così notifica, a uno di questi, un atto di precetto. Senonché, il condomino, che non era stato informato dall’amministratore della situazione debitoria, si oppone al precetto sostenendo di non aver mai ricevuto una copia del decreto ingiuntivo e che, pertanto, l’esecuzione forzata nei suoi confronti è illegittima. Il creditore, dal canto suo, ritiene invece che, posta la natura del condominio (che è solo un ente di gestione e, come tale, non si considera un soggetto giuridico autonomo), non c’è bisogno di rinnovare la notifica del decreto ingiuntivo anche nei confronti dei singoli proprietari.

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Chi ha ragione nel caso di specie? Il creditore, secondo cui basta notificare il decreto ingiuntivo al solo condomino per poi avviare il pignoramento anche nei confronti dei proprietari degli appartamenti? O il condòmino, che invece pretende di essere informato e di ricevere, prima dell’esecuzione forzata, una copia del titolo esecutivo (appunto il decreto ingiuntivo), anche per poter eventualmente pagare la sua quota e sottrarsi al pignoramento?

La risposta è stata di recente decisa dalla Cassazione [1].

Secondo la corte, l’eventuale sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del condomìnio, va notificato anche nei confronti del condòmino se si intende avviare un pignoramento contro quest’ultimo. Il Condominio è infatti un soggetto distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini, con la conseguenza che, laddove il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto a cui il titolo esecutivo non sia stato notificato, deve sempre assicurarsi che al soggetto passivo dell’esecuzione sia data notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza al quale si procede nei suoi confronti.

In conclusione, ogni condomino, tenuto a pagare i debiti del condominio in proporzione alla propria quota di millesimi, può pretendere che, prima del pignoramento, gli venga notificato il decreto ingiuntivo o la sentenza, benché già notificata all’amministratore.

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