L’articolo 700 e il ricorso cautelare d’urgenza

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Autore: Edizioni Simone

01 aprile 2017

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cpc: il fumus boni iuris e il periculum in mora; procedura.

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I provvedimenti di urgenza sono diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione sul merito e rientrano tra le misure cautelari soprattutto in relazione alla loro strumentalità e sussidiarietà in quanto nell’originaria configurazione del codice hanno carattere accessorio e temporaneo. Per effetto del d.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 i provvedimenti ex art. 700 — a prescindere dal loro contenuto — sono, per espressa disposizione di legge (concernente i ricorsi depositati dal 1° marzo 2006), provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito e, al pari di quanto previsto per le azioni nunciative, nel caso di emissione del provvedimento cautelare, l’instaurazione del giudizio di merito

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è facoltativa e il giudice non deve assegnare un termine ad hoc. Per altro verso, nell’ipotesi di estinzione del giudizio di merito eventualmente intrapreso, il provvedimento d’urgenza (emesso ante causam o in corso di causa) non perde comunque efficacia (art. 669octies, co. 7).

Presupposti per l’emanazione del provvedimento d’urgenza

I presupposti necessari per l’emanazione del provvedimento d’urgenza sono:

Il ricorso ai provvedimenti di urgenza è considerato in termini di

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extrema ratio, in tutti i casi in cui non è possibile evitare altrimenti la frustrazione della tutela giurisdizionale dei diritti. Essi, pertanto, sono dei mezzi concessi alle parti in chiusura del sistema cautelare e a garanzia dell’effettiva tutela dei diritti, in mancanza di mezzi cautelari tipici.

Legittimato a chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza è il titolare del diritto minacciato dal pregiudizio imminente ed irreparabile.

Procedimento

La L. 353/90 ha eliminato gli artt. 701 e 702 che riguardavano la procedura diretta all’emanazione dei provvedimenti d’urgenza, la quale è sostituita dalla normativa dei procedimenti cautelari in generale (artt. 669bis e ss.).

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La decisione consiste nell’emanazione dei provvedimenti più idonei per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del merito.

Il contenuto del provvedimento può essere il più vario, purché idoneo a realizzare un’anticipazione del provvedimento giurisdizionale definitivo, richiesto dall’attore, e tale da non pregiudicare la decisione di merito.

Dalla natura strumentale del provvedimento d’urgenza rispetto al giudizio di merito, deriva che:

La grandissima varietà dei possibili contenuti dei provvedimenti di urgenza esclude la possibilità di formulare una elencazione specifica delle applicazioni effettuate nella pratica dell’art. 700.

A titolo esemplificativo vale la pena ricordare:

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