Il processo sommario di cognizione
La nuova procedura sommaria di cui agli articoli 702bis-702quater del codice di procedura civile: presupposti e azione.
La L. 18-6-2009, n. 69 nell’ottica di semplificazione ed accelerazione del processo civile, ha introdotto nel codice di procedura civile, con gli articoli 702bis-702quater, un nuovo rito: il cd. procedimento sommario di cognizione (mutuandolo dal rito societario di cui al d.Lgs. 5/2003, che però essa stessa ha, in gran parte, abrogato), caratterizzato dalla snellezza del procedimento e dalla rapidità della decisione, assicurando comunque la tutela del contraddittorio (se ricorrono le condizioni richieste dai relativi articoli). Il procedimento in esame è
Si differenzia sensibilmente da quella del procedimento ordinario, ed a cognizione sommaria, perché la conoscenza dei fatti rilevanti per la decisione non viene acquisita attraverso i mezzi di prova previsti dal codice di rito, ma attraverso un’istruttoria particolarmente semplificata rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale, potrà fare ampiamente ricorso anche a fonti di prova non disciplinate dalla legge (cd. prove atipiche).
La specialità del rito, non deriva dalla natura della peculiare situazione sostanziale dedotta in lite ma discende, invece, dall’
il procedimento è introdotto da ricorso davanti al tribunale, senza limitazioni di valore o di materia e solo per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. il ricorso — sottoscritto ai sensi dell’art. 125 e con il contenuto di cui all’art. 163, nn. da 1 a 7 — viene presentato al cancelliere per la formazione del fascicolo d’ufficio, consentendo così al Presidente del Tribunale la designazione del magistrato cui affidare la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione (cioè almeno quaranta giorni prima dell’udienza fissata con decreto).
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. a pena di
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene nelle stesse forme previste per la costituzione del convenuto.
Una volta avvenuta la costituzione del convenuto ed instauratosi il contraddittorio tra le parti, il giudice se ritiene di essere
A conclusione del procedimento sommario, la decisione avviene con ordinanza che è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; inoltre essa acquista efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Come previsto anche per il procedimento ordinario a cognizione piena (art. 345), nel giudizio di secondo grado non sono in genere ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, a meno che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli per una causa a sé non imputabile. Qualora siano ammessi nuovi mezzi di prova, il presidente del collegio può delegarne l’assunzione ad uno dei membri.
Il d.Lgs. 150/2011, relativo alla semplificazione dei riti civili, ha ampliato l’ambito applicativo del rito sommario di cognizione includendovi quei provvedimenti, disciplinati dal legislatore speciale, caratterizzati da particolare semplificazione della trattazione o istruzione della causa.
Da segnalare è la norma di cui all’art. 183bis c.p.c., introdotto dal D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 (applicabile ai procedimenti instaurati a partire dall’11-12-2014), che disciplina l’ipotesi inversa rispetto a quella dell’art. 702ter, prevedendo che il giudice monocratico di tribunale, nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, con ordinanza non impugnabile, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione di cui all’art. 702bis c.p.c.