Allergia: diritti e agevolazioni

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Autore: Noemi Secci

01 maggio 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Chi soffre di frequenti allergie ha diritto a delle agevolazioni, come assenze dal lavoro retribuite e cure pagate dall’Inail?

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Le allergie, in primavera, sono all’ordine del giorno: congiuntiviti, raffreddori, orticarie, sono solo alcune delle manifestazioni delle allergie ai pollini presenti nell’aria.

In certi casi, però, le allergie possono manifestarsi a causa di sostanze presenti nell’ambiente di lavoro: un ambiente chiuso e polveroso, ad esempio, può scatenare delle fastidiose patologie all’apparato respiratorio. Possono verificarsi, però, delle situazioni più gravi, quando il contatto con determinate sostanze che fanno parte del ciclo di lavorazione, o la loro inspirazione, compromettono seriamente la salute del lavoratore.

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Ci si chiede, a questo punto, se il lavoratore è tutelato dal verificarsi di queste situazioni, ad esempio con indennizzi previsti dall’Inail come per le malattie professionali, e se può assentarsi dal lavoro quando le conseguenze dell’allergia sono particolarmente gravi, o quando è necessario sottoporsi ad esami per capire l’origine dell’allergia, o a cure particolari. Vediamolo in questa breve guida.

Allergia: che cos’è

In primo luogo, per capire quali tutele possono essere riconosciute al lavoratore, bisogna prima capire quando si parla di allergia. L’

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allergia è la risposta anomala del sistema immunitario a determinate sostanze, gli allergeni, che per la maggior parte delle persone sono completamente innocui.

Generalmente sono coinvolti nelle reazioni allergiche gli occhi, le mucose nasali, i bronchi e la pelle, che divengono iperattivi, ipersensibili e danno luogo a dei problemi fastidiosi, in alcuni casi gravi. Ecco le principali patologie che possono verificarsi:

Allergie professionali

Quando l’allergia è scatenata da sostanze presenti nell’

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ambiente di lavoro, o presenti nel ciclo produttivo, parliamo di allergia professionale. Tra le cosiddette allergie professionali le più diffuse sono la rinite e l’asma, che coprono addirittura il 30% delle malattie professionali riconosciute dalle tabelle Inail, e la Dac o dermatite da contatto, che copre il 25% delle malattie professionali in tutti i Paesi europei.

Secondo i dati recentemente resi noti dall’Inail, in particolare, l’asma professionale rappresenta circa il 15% dei casi di asma in un uomo adulto, superata solo dalla rinite allergica che colpisce quattro volte tanto.

Come comportarsi, dunque, se si verifica l’asma, la rinite o una diversa patologia a seguito dell’attività lavorativa svolta? Si può

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far causa al datore di lavoro e chiedere l’indennizzo all’Inail come se si trattasse di una qualsiasi malattia professionale?

Allergia e malattia professionale

Se l’allergia è contratta dal lavoratore nell’esercizio della sua attività, a causa delle mansioni svolte o dell’ambiente di lavoro, come già detto è riconosciuta dall’Inail la malattia professionale. In pratica, perché si abbia malattia professionale l’allergia deve essere direttamente connessa all’attività lavorativa svolta: parliamo, difatti, di causa di servizio.

Bisogna però considerare che le malattie professionali si dividono in malattie tabellate e non tabellate:

– lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate;

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– l’esistenza di una malattia espressamente prevista;

– l’esistenza della malattia;

– le caratteristiche morbigene della lavorazione;

– il rapporto causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.

Per essere indennizzato a causa dell’allergia, dunque, se la patologia riscontrata è tabellata, come l’asma o la rinite professionale

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, il lavoratore deve soltanto provare l’esistenza della malattia e che svolge mansioni che rientrano nelle lavorazioni tabellate.

Se invece l’allergia non è tabellata, il lavoratore deve provare il collegamento tra la patologia e la lavorazione svolta.

In particolare, deve:

Ricevuto il certificato medico di malattia professionale (che il medico invia telematicamente all’Inail), il lavoratore deve consegnarlo al datore di lavoro entro

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15 giorni dalla manifestazione della patologia; il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere la denuncia di malattia professionale all’Inail, esclusivamente in via telematica, entro i 5 giorni successivi a quello in cui riceve la comunicazione dal lavoratore.

Allergia professionale: le prestazioni dell’Inail

Se l’Inail riconosce la malattia professionale può riconoscere, a seconda della gravità della patologia, le seguenti prestazioni:

L’Inail eroga le prestazioni anche se la

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responsabilità dell’allergia è riconducibile al datore di lavoro, che non ha rispettato le norme sull’igiene e la sicurezza: in questi casi, l’Istituto “si rifà” sull’azienda o sulla persona responsabile (cosiddette azioni di regresso e di surroga). Il datore di lavoro, per “liberarsi” dalle sue responsabilità, deve provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi della patologia.

Se l’Inail non riconosce l’allergia professionale, il lavoratore ha 3 anni per fare ricorso.

Allergia: assenza per malattia

Se il lavoratore ha difficoltà a svolgere la sua attività lavorativa per via dell’allergia, anche nel caso in cui non si ravvisi una malattia professionale, e qualunque sia la particolare forma allergica, può assentarsi per malattia.

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Per potersi assentare, deve innanzitutto recarsi dal proprio medico curante, che, dopo la visita, è in grado di stabilire se la gravità dei sintomi è tale da essere incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e ad assegnare i dovuti giorni di riposo. A tal proposito, deve trasmettere telematicamente all’Inps il certificato di malattia e fornire il numero di protocollo al lavoratore, che quest’ultimo deve inviare al datore di lavoro.

Allergia: visita fiscale

Come per tutte le assenze per malattia, il lavoratore è tenuto alla reperibilità durante le fasce orarie previste per la visita fiscale anche in caso di allergia.

Sono giustificabili le assenze alla visita fiscale dovute all’effettuazione di

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terapie o visite specialistiche (per le quali il lavoratore deve comunque avvertire e fornire idonea attestazione), nonché quelle necessitate.

Visto che alcune allergie, come l’allergia alla polvere, possono peggiorare a causa della permanenza in luoghi chiusi, come appunto l’abitazione, il lavoratore non può essere sanzionato per essersi recato ad effettuare attività all’aperto, anche di svago, durante il periodo di malattia: è quanto chiarito da una recente sentenza della Cassazione [1], nella quale si afferma che, per determinate patologie, le attività ludiche all’aperto non compromettono la guarigione ma possono, al contrario, aiutarla. Per questo motivo, non è meritevole di sanzione il lavoratore assente per malattia che effettua attività di svago, se la patologia trae giovamento dalle attività stesse.

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Allergia: visite e trattamenti ambulatoriali in day hospital

Se a causa dell’allergia il dipendente si assenta per effettuare delle visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital, l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattia, come confermato dall’Inps in una sua nota circolare [2].

In particolare, secondo l’Inps, è verificato il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente, come avviene per la malattia, quando:

Il possesso del requisito dell’incapacità lavorativa permette di i

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ndennizzare l’assenza come se si trattasse di un normale caso di malattia.

Naturalmente, perché l’assenza sia indennizzata come malattia occorre che la struttura o il centro medico producano un’apposita certificazione, da inviare on line all’Inps; se non è possibile la trasmissione telematica del certificato, è necessario che il personale sanitario rilasci un certificato, redatto su carta intestata, che indichi:

Il documento deve essere inviato all’Inps entro due giorni dal rilascio.

In ogni caso devono essere indicati i dati del datore di lavoro, l’indirizzo di reperibilità ed un eventuale recapito per controlli.

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Allergia: esami

Se il dipendente deve fare delle analisi in merito all’allergia riscontrata, cioè degli esami diagnostici, questi, se di breve durata, solitamente non sono equiparabili alle assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:

Allergia: cure ricorrenti

Se a causa dell’allergia il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti, cioè terapie ambulatoriali alle quali si deve sottoporre periodicamente, l’assenza può essere assimilata alla malattia.

Il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare una documentazione unica, che attesti la necessità di prestazioni ricorrenti: in quest’ipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come

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ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.

Il certificato medico, in questi casi, deve essere inviato all’inizio della terapia, con l’indicazione delle date in cui avverranno le prestazioni; una volta effettuate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne comprovi l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.

Permessi per visita medica: dipendenti pubblici

Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti dovuti all’allergia non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita se lo prevede il contratto collettivo applicato.

Per i dipendenti pubblici la visita medica deve essere retribuita come un’apposita tipologia di permesso indennizzato, come recentemente chiarito dal Tar del Lazio

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[3]: in questo caso è la legge a prevederlo [4], stabilendo il diritto ai permessi retribuiti per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche in genere, per i lavoratori del comparto pubblico, anche quando non siano assimilabili alla malattia. Si tratta, in pratica, di un’ulteriore tipologia di assenza retribuita, che non deve rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi per le altre assenze dal lavoro.

Visite mediche per allergia: altri casi

Al di fuori delle ipotesi elencate, le assenze per visite mediche, analisi o terapie dovute all’allergia possono essere indennizzate o meno, in base a quanto disposto dal contratto collettivo, anche di 2° livello. In particolare, la contrattazione collettiva o aziendale può concedere:

Alcuni contratti collettivi, inoltre, possono indennizzare il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita.

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