Chi dà da mangiare ai cani randagi ne è responsabile

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Autore: Redazione

06 aprile 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chi sfama un cane randagio assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi a prescindere dalla formale proprietà dell’animale.

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Chi è responsabile del morso di un cane randagio abitualmente ospitato nel cortile di una persona, allontanatosi per qualche minuto? Se una persona è solita a dare da mangiare a un animale per sfamarlo e poi questo azzanna un passante può giustificarsi dicendo «non è mio»? La risposta è in una sentenza che la Cassazione ha pubblicato ieri [1]: chi dà da mangiare ai cani randagi ne è anche responsabile.

La legge attribuisce la responsabilità per i danni provocati dall’animale non solo al

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proprietario del cane, ma anche a chi ne ha la custodia momentanea, come chi lo ospita nel proprio cortile per dargli da mangiare e tra i due finisce per crearsi un rapporto di abitualità.

Così, se un passante viene improvvisamente attaccato da uno o più cani randagi, usciti dalla recinzione di una villetta ove sono soliti mangiare i resti di cibo lasciati loro dal proprietario della casa, quest’ultimo è responsabile penalmente del reato di lesioni colpose per aver omesso la custodia degli animali. Inutile sostenere che i cani non sono di proprietà del titolare del villa, ma sono da ritenere sotto la diretta responsabilità del Comune e dell’azienda sanitaria.

La Cassazione coglie la palla al balzo per ribadire il costante insegnamento giurisprudenziale secondocui non c’è bisogno di essere proprietario di un cane per rispondere delle eventuali lesioni da questo provate; anche il detentore assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno della propria abitazione. Tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed è dunque irrilevante il dato formale relativo alla

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registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un micro chip di identificazione «atteso che l’obbligo di custodia sorge ogniqualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona».

Il codice penale [2] stabilisce che chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Dalla lettura della norma si intuisce che l’obbligo di evitare che l’animale morda o azzanni i passanti spetta a chi ne ha la detenzione materiale e di fatto ed è del tutto inifluente la proprietà in senso civilistico.

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