Pensione a 64 anni con 15 anni di contributi

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Autore: Noemi Secci

14 aprile 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Pensione anticipata con salvacondotto con un minimo di 15 anni di contributi per le donne e quota 96 per gli uomini: nuova proposta di legge.

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Pensione a 64 anni con 15 anni di contributi per le nate nel 52 che beneficiano della deroga Amato, o per le donne che hanno maturato 20 anni di contributi entro il 2012 o, ancora, per i lavoratori che alla stessa data hanno maturato quota 96. Sono queste le principali novità che emergono dal progetto di legge sulle pensioni presentato in data odierna dall’On. Gnecchi [1]: il progetto ha infatti lo scopo di abolire le limitazioni del cosiddetto salvacondotto, cioè della deroga che consente a lavoratrici e lavoratori del settore privato di pensionarsi a

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64 anni di età. La norma, tra l’altro, abolisce anche il “paletto” del 28 dicembre 2011, che rende molto difficile, se non preclude, l’accesso alla pensione a 64 anni per coloro che non risultano occupati come dipendenti del settore privato a tale data; infine, elimina l’adeguamento alla speranza di vita, consentendo il pensionamento a 64 anni esatti e non a 64 anni e 7 mesi e amplia la categoria dei lavoratori destinatari, includendo tutti gli iscritti all’Ago (assicurazione generale obbligatoria) e alle forme sostitutive della medesima.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire come funziona, oggi, l’agevolazione che consente di pensionarsi a 64 anni di età, chi può beneficiarne, e che cosa cambierà con la nuova legge.

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Salvacondotto per la pensione a 64 anni

Il cosiddetto salvacondotto è un beneficio che consente di pensionarsi a 64 anni di età (64 anni e 7 mesi, nel 2016, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita), senza penalizzazioni, per coloro che sono nati sino al 31 dicembre 1952. Per beneficiare del salvacondotto, però, è necessario possedere:

Inoltre, possono ottenere l’agevolazione i soli lavoratori

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dipendenti del settore privato.

Pensione a 64 anni: i disoccupati e gli autonomi sono esclusi?

In base a una vecchia circolare Inps, potevano essere ammessi al salvacondotto soltanto coloro che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Questa previsione, però, derivava da un’interpretazione non corretta della Legge Fornero, nel punto in cui disponeva i requisiti necessari per accedere al salvacondotto [1].

Di recente, invece, l’Inps [2], recependo l’indirizzo del Ministero del lavoro, ha chiarito che il beneficio si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del

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31 dicembre 2012:

In parole povere, le donne, anche se non occupate come dipendenti al 28 dicembre 2011, possono pensionarsi col salvacondotto con gli ordinari requisiti, cioè col possesso di 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012, purché si tratti di contributi da

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lavoro dipendente svolto nel settore privato.

Gli uomini, invece, se non occupati come dipendenti al 28 dicembre 2011, oltre a soddisfare il requisito di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 devono anche possedere, alla stessa data, la quota allora richiesta per pensionarsi, intesa come somma di età e contributi (nel 2012 la quota richiesta era 96). Tutti i contributi, anche in questo caso, devono derivare da lavoro dipendente nel settore privato.

Sono dunque esclusi i contributi volontari, i contributi figurativi maturati per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, i contributi da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Se si possiedono, oltre ai contributi da lavoro dipendente nel settore privato, anche contributi

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da lavoro autonomo, come quelli accreditati presso la gestione Artigiani e commercianti, questi possono essere contati ai fini del salvacondotto, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 l’interessato risulti occupato come dipendente del settore privato [4].

In caso contrario, vale quanto esposto nel precedente paragrafo: bisogna, cioè, raggiungere l’anzianità contributiva richiesta con i contributi da lavoro dipendente del settore privato, nel caso in cui non si risulti occupati (come lavoratori subordinati del settore privato) al 28 dicembre 2011.

Pensione a 64 anni: le novità

In caso di approvazione della proposta di legge, la platea dei beneficiari del salvacondotto si amplierà notevolmente. Potranno infatti pensionarsi a

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64 anni:

Non si applicano più i 7 mesi di speranza di vita: la decorrenza della pensione, difatti, avverrà il mese successivo al compimento dei 64 anni di età. Sparisce anche il requisito che richiede di essere occupati come lavoratori dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011.

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I destinatari del salvacondotto, poi, secondo la proposta di legge, saranno:

Pensione a 64 anni con 15 anni di contributi

La proposta di legge, come abbiamo detto, introduce la possibilità di pensionarsi, per le nate entro il

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1952, con 15 anni di contributi se si rientra in una delle cosiddette deroghe Amato. Ma in che cosa consistono queste deroghe?

Grazie alla Legge Amato [6], nel dettaglio, è possibile anticipare la pensione usufruendo di tre differenti deroghe:

Bisogna poi specificare che:

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Le lavoratrici, dunque, che soddisfano i requisiti di una di queste tre deroghe e che sono nate entro il 1952, potranno pensionarsi a

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64 anni con 15 anni di contributi.


PROPOSTA DI LEGGE

XVII LEGISLATURA A.C. 4196

ART. 1.

Il comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età non inferiore a 64 anni;

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b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):

1) con un’età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;

2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un’età non inferiore a 60 anni;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente ».

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