Diffamazione online: come chiedere la rogatoria internazionale?
Vengo minacciato e diffamato su Facebook. Qual è la procedura per la richiesta di rogatoria internazionale per diffamazione con l’uso dei mezzi di massa?
La rogatoria all’estero [1] è una procedura che può essere attivata esclusivamente da un giudice o dal pubblico ministero per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria. Il magistrato deve inoltrare la rogatoria al ministro della Giustizia, il quale, se ritiene di dover dare corso alla stessa poiché essa non mette in pericolo gli interessi dello Stato, la trasmette entro trenta giorni per via diplomatica alla competente autorità straniera. Trattasi pertanto di procedura che può essere avviata esclusivamente da un magistrato e che si rivela particolarmente complessa in quanto richiede l’intervento di alte autorità politiche nazionali e straniere. Ciò spiega la ragione per cui spesso i magistrati si rivelano molto parchi nel ricorso alla rogatoria internazionale, specialmente qualora non si tratti di reati di eccezionale gravità.
Nel caso del lettore, il pubblico ministero, tramite la Polizia Postale, ha effettivamente svolto delle attività d’indagine per risalire all’identità degli autori dei messaggi offensivi e minacciosi, arrivando persino ad ordinare a Facebook l’esibizione dei file necessari a tale identificazione. La società che gestisce il social network si è tuttavia rifiutata, chiedendo che si agisse formalmente, tramite rogatoria. A questo punto, pare che il pubblico ministero abbia deciso di non procedere tramite rogatoria, rimanendo inerte. In verità la giurisprudenza non rivela casi di rogatoria per l’acquisizione di prove relative a reati di diffamazione su internet. La stessa società americana che gestisce il
Di fronte alle eccessive difficoltà di procedere per rogatoria e all’inerzia del pubblico ministero, occorre tuttavia aver presente che la Polizia Postale è comunque generalmente in grado di avviare accertamenti all’esito dei quali può ottenersi la prova dell’identità dell’autore di un “post” o del gestore di un “account”. A ciò si aggiunga poi la possibilità, da parte del privato vittima di diffamazione o minacce, di incaricare un esperto informatico o un’agenzia investigativa che posseggano le competenze e gli strumenti tecnologici attraverso i quali è comunque possibile, in genere, raccogliere elementi decisivi ai fini della prova (ad esempio attraverso la cosiddetta “
Qualora dovesse ricevere, all’esito di eventuali indagini ancora pendenti, un avviso di richiesta di archiviazione, si consiglia al lettore, pertanto, di presentare opposizione, allegando eventuali elementi di prova in suo possesso, quali gli eventuali elaborati di esperti da lui incaricati, e indicando altresì quali siano le ulteriori attività d’indagine necessarie ad accertare l’autore del reato, come ad esempio la rogatoria internazionale.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Andrea Iurato