Come riaprire una causa civile

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Autore: Serenella Zanfini

21 aprile 2017

Avvocato presso il foro di Cosenza. Esperta in diritto civile, diritto commerciale, successioni e diritto di famiglia. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Al verificarsi di una causa d’interruzione che riguardi una delle parti o uno dei difensori il processo civile può sempre essere riaperto, anche dagli eredi.

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Può accadere che una delle parti di un processo, prima o dopo essersi costituita, muoia o perda la propria capacità di stare in giudizio (si pensi ad un soggetto interdetto, o a una società fallita o cancellata dal Registro Imprese), o che uno dei difensori muoia o venga radiato o sospeso dall’albo. In questi casi il processo civile subisce una battuta di arresto, o per meglio dire si interrompe, ma è sempre possibile proseguirlo o riassumerlo.

Gli eventi interruttivi possono riguardare la parte o il suo avvocato

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Eventi interruttivi che riguardano la parte

Gli eventi interruttivi che riguardano una delle parti possono consistere nella morte o nella perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo legale rappresentante (si pensi al tutore di un interdetto il cui incarico sia venuto meno).

Se gli eventi di cui sopra sono avvenuti dopo la costituzione in giudizio sarà l’avvocato a dichiararli in udienza (esibendo, in caso di morte della parte, un certificato), o a notificarli alla controparte [1].

L’interruzione del processo ha lo scopo di consentire alle parti di compiere le loro difese, per cui ha senso solo se queste devono (e possono) svolgere attività difensive. Proprio per questa ragione non abbiamo interruzione finita la fase di assunzione dei mezzi di prova, perché ormai il giudice ha opportuno materiale a sua disposizione per fondare la sua decisione, né l’interruzione è contemplata nel processo dinanzi alla Corte di Cassazione, che prosegue senza impulsi di parte.

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Eventi interruttivi che riguardano il difensore

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, qualora questi muoia o venga radiato o sospeso dall’albo, il processo si interrompe dal verificarsi dell’evento [2]. La radiazione e la sospensione dall’albo sono sanzioni disciplinari: la prima priva del tutto l’avvocato della facoltà di esercitare la professione; la seconda glielo inibisce per un certo lasso di tempo (da due mesi a cinque anni). La revoca della procura o la rinuncia al mandato, invece, non costituiscono eventi interruttivi.

Come si può riattivare il processo?

Bisogna distinguere a seconda di quando si verifichi l’evento interruttivo, e considerare che il processo si interrompe proprio da questo momento. Se l’evento che riguarda la parte o il suo rappresentante si verifica

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prima della costituzione in giudizio o all’udienza davanti al giudice incaricato di assumere i mezzi di prova è sempre fatta salva la possibilità della parte colpita dall’evento interruttivo di proseguire il processo, costituendosi volontariamente. Se l’interruzione è dovuta alla morte di una delle parti, a proseguire il processo saranno i suoi eredi, perché l’erede subentra in quasi tutti i rapporti giuridici che facevano capo al defunto. Si faccia l’esempio di una causa per risarcimento danni di ingente valore: gli eredi avranno il diritto e, soprattutto, l’interesse a proseguirla.

Se non è stata fissata alcuna udienza, la parte interessata può chiedere che ciò venga fatto, mediante ricorso al giudice o, in mancanza, al presidente del tribunale. Una volta fissata l’udienza, il decreto di fissazione e il relativo ricorso andranno notificati alla controparte

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[3].

È pure possibile che l’altra parte, ossia quella opposta alla parte che ha subito l’evento interruttivo, citi l’altra in riassunzione, se il processo non è stato da questa proseguito nelle forme appena indicate. L’istanza per la riassunzione consiste in un ricorso contenente gli elementi delle domanda originaria proposto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale, da notificare unitamente al decreto di fissazione dell’udienza alla controparte (o ai suoi eredi, nell’ultimo domicilio del defunto ed entro un anno dalla morte).

L’istanza per la prosecuzione o la riassunzione devono avvenire entro tre mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo, pena l’estinzione del giudizio [4].

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