Mantenimento alla ex moglie, fino a quale età non spetta?

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Autore: Redazione

20 aprile 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La donna con un titolo di studio, ma che per lungo tempo si è dedicata alla famiglia, ha diritto al mantenimento per aver perso la sua concreta capacità a trovare un posto di lavoro.

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Alle donne ancora giovani e capaci di lavorare non spetta l’assegno di mantenimento dall’ex marito; quelle invece che hanno impiegato una vita in casa, ad accudire i figli e a fare le faccende domestiche, hanno diritto ad essere mantenute perché da sole, ormai, non sarebbero più in grado di farlo. Può suonare approssimativo e generico, ma è sostanzialmente in questo modo che oggi decidono i giudici. Da ultimo una recente sentenza della Cassazione [1] si è occupata proprio dell’assegno di mantenimento all’ex moglie

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specificando fino a quale età non spetta ossia, in altre parole, a partire da quando si può dire che la donna non è più capace di reimmettersi nel mondo del lavoro e, attraverso un impiego, mantenersi da sola. Ma procediamo con ordine e vediamo, più nello specifico, quando non spetta l’assegno di mantenimento all’ex moglie.

In caso di separazione tra marito e moglie, l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultima viene quantificato anche in ragione delle sue potenzialità lavorative residue e della durata del matrimonio. Così se la donna è ancora giovane e con concrete possibilità di trovare un’occupazione – per avere ad esempio un titolo di studio, una formazione e, magari, delle esperienze lavorative pregresse – vedrà ridursi sostanzialmente (se non addirittura cancellate) le proprie ambizioni ad ottenere un lauto

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assegno di mantenimento (leggi Niente più assegno di mantenimento alla donna separata).

Diverso è il caso della moglie che, per lungo tempo, si è dedicata alla casa con l’accordo del marito, per consentire a quest’ultimo di concentrarsi sul lavoro e realizzarsi, traendo da ciò una buona carriera.

Questo è l’orientamento attuale della giurisprudenza che sembra suggerire una logica deduzione: se il matrimonio è stato di breve durata e, quindi, la donna è ancora “abile” a trovare un’occupazione non può pretendere di restare sulle spalle del marito per il resto della propria vita; dall’altro lato se il matrimonio è durato a lungo e, quindi, l’ex moglie ha perso tutte le chance di impiegarsi nel mondo del lavoro allora sarà l’uomo a doverle garantire un futuro, anche perché parte della sua carriera è dipesa proprio dal sacrificio di costei, rimasta a badare alla casa e ai figli.

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A questo punto viene naturale chiedersi quale sia la durata del matrimonio oltre la quale scatta l’obbligo di pagare il mantenimento o, in altri termini, da quale età la donna, rimasta a lungo casalinga, non è più in grado di trovare un lavoro? La sentenza in commento ha preso in esame il caso di una donna di cinquant’anni con una prevalente dedizione alla vita familiare, cosa che aveva consentito al marito un’attività professionale di rilevante impegno. Tale avanzamento d’età – sostiene la Cassazione, riferendosi alla donna di 50 anni – impedisce di reperire una posizione lavorativa sicura e stabile, nonostante la presenza di un titolo di studi che astrattamente lo consente (nel caso di specie si trattava di una laurea).

Ciò detto, va versato alla ex moglie non più in grado di lavorare l’assegno di mantenimento in ragione dell’apporto e del sostegno da questa recato alla vita familiare e, specificamente, all’attività professionale del marito e all’accudimento del figlio.

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