Sovraindebitamento: programma di liquidazione
La realizzazione dei beni: la terza procedura prevista dalla legge salva suicidi, il programma di liquidazione.
Indice
Cosa prevede la legge:
Art. 14 novies – Liquidazione
- Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liqui- dazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
- Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettua- te, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adegua- te forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può so- spendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
- Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14 quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
- I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all’articolo 107, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
Il programma di liquidazione
Il legislatore, attingendo dalle disposizioni in ambito fallimentare, ha introdotto il programma di liquidazione. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, deve redigere il programma di liquidazione.
La norma, contrariamente a quanto avviene per la procedura di fallimento [1], non prevede il contenuto, lasciando al liquidatore una certa libertà nella sua elaborazione che viene redatto in forma libera non essendo prevista una forma standardizzata [2]. È comunque necessario rilevare che con il medesimo il liquidatore esplicita le modalità ed indica i tempi necessari per la realizzazione/attribuzione dei beni inventariati. In ambito fallimentare, è stato osservato che il programma di liquidazione non è una mera dichiarazione d’intenti del curatore ma l’esplicitazione analitica delle modalità che il medesimo attuerà, nei tempi indicati, per trasformare i beni in denaro
Il tempo concesso al liquidatore per l’elaborazione del predetto documento programmatico è di trenta giorni dalla chiusura dell’inventario quindi più breve di quello accordato al curatore e ciò è comprensibile tenuto conto che la procedura in esame, almeno dal punto teorico, è più contenuta.
Il programma di liquidazione, che deve essere comunicato al debitore, ai creditori e depositato nella cancelleria del tribunale competente, deve assicurare “la ragionevole durata della procedura”. È necessario sottolineare che il programma di liquidazione elaborato dal liquidatore non deve essere approvato dal comitato dei creditori come avviene nella procedura di fallimento.
In relazione alla ragionevole durata del processo (della procedura) è necessario sottolineare che l’art. 2, comma 2bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 55, è prevista dal legislatore [4]. Il superamento del termine (nel caso di procedure concorsuali la durata è considerata ragionevole se si è conclusa entro sei anni) dà diritto, a chi ha subito un danno patrimoniale, di avanzare la richiesta di risarcimento.