Diritto al bagno per chi soffre di incontinenza

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Autore: Redazione

27 aprile 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono incontinente e vorrei sapere se ho diritto a un bagno in caso di urgenza fisiologica, senza dover per forza consumare in un bar o in un ristorante.

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Chi soffre di incontinenza non ha diritto a un bagno; nessun bar, ristorante o negozio è tenuto a far accedere alla propria toilette chi ha impellenti necessità fisiologiche e non è in grado di contenersi. Neanche se è l’unico a distanza di molti metri. Il titolare dell’esercizio commerciale può rifiutarsi di offrire il proprio bagno ai passanti, anche in occasione di feste di piazza o fiere.

Diverso è il discorso per bar e ristoranti per i quali, invece, il diritto al bagno spetta solo ai clienti che hanno “consumato”. Quindi il gestore del locale di ristorazione può imporre a chi soffre di incontinenza di prendere un caffè, una caramella, un pacco di gomme da masticare o qualsiasi altro acquisto, anche minimo, per poter utilizzare i servizi igienici. Ma procediamo con ordine e vediamo se e per chi esiste un

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diritto al bagno.

Non esiste alcuna legge che riconosce il diritto al bagno a chi soffre di incontinenza o altri disturbi alle vie urinarie (anche nei casi più gravi, come a seguito di un intervento chirurgico per tumore alla vescica). L’unica normativa attualmente esistente è il testo unico delle leggi sulla Pubblica Sicurezza (meglio noto come Tulps), il quale obbliga gli esercizi pubblici ad avere un bagno e di metterlo a disposizione, in forma gratuita, dei propri clienti ossia, in altre parole, solo di chi ha già pagato.

Il titolare del bar non può dire ai propri clienti che la toilette non funziona o è destinata solo al personale poiché, diversamente, i clienti potrebbero denunciare l’accaduto all’Asl e il gestore rischierebbe serie sanzioni.

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In sintesi, un locale aperto al pubblico deve essere sempre munito di un gabinetto a norma e funzionante. E chi ha pagato la consumazione può rivendicare il proprio diritto a usufruirne senza “ma” e senza “se”.

Diverso è invece per il passante, anche se non riesce più “a trattenerla” perché affetto da incontinenza o altre patologie serie. Questi dovrà necessariamente consumare qualcosa per poter usare il bagno. In alternativa, chi ha un grave problema fisico che gli impedisce di trattenere l’urina nella vescica, può farla per strada, avendo cura di ripararsi dagli sguardi della gente e provvedendo a non insudiciare le pareti dei palazzi privati. Difatti, la forte e irrefrenabile incontinenza è stata più volte considerata dalla giurisprudenza una scriminante dell’illecito (ormai non più penale, ma amministrativo) degli «atti contrari alla pubblica decenza». In altre parole non si rischia alcuna sanzione per chi fa la pipì in un luogo pubblico, purché in disparte e lontano da occhi indiscreti: sempre a condizione di avere un certificato medico in tasca da esibire agli agenti qualora abbiano a contestare tale comportamento.

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