Quando una notifica è inesistente

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Qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità: per cui sono eccezionali i casi di notifica inesistente.

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La differenza tra notifica nulla e notifica inesistente sta nel fatto che, nel primo caso, la costituzione o l’opposizione del destinatario dell’atto sana il vizio (per il principio secondo cui, così facendo, si dimostra che la notificazione ha raggiunto il suo scopo). Invece, la notifica inesistente non può mai essere sanata, benché fatta rilevare dalla controparte. Risulta quindi assai importante definire i casi in cui la notifica è inesistente rispetto a quelli in cui è semplicemente nulla. E ciò perché, nel primo caso, ci si può anche difendere in giudizio per far rilevare al giudice la presenza del vizio nella notifica, senza timore di sanarlo; invece nel secondo caso bisognerà far finta di nulla e magari attendere il successivo atto dell’avversario, per far valere solo allora la nullità dell’atto prodromico. A chiarire questi aspetti è una recente sentenza della Cassazione

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[1] che, in linea con quanto già stabilito l’anno scorso dalle Sezioni Unite [2], ha ricordato ancora una volta quando una notifica è inesistente.

La Cassazione ricorda che solo per poche «ipotesi eccezionali» la notifica può essere dichiarata inesistente. Infatti, in generale, «qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità». In altre parole, la nullità è la regola; l’inesistenza è l’eccezione. Ma in quali ipotesi, concretamente, la notifica è inesistente? Ecco cosa dice la Cassazione.

Quello di «inesistenza» è concetto da riservare ad ipotesi eccezionali: ossia quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, oppure quando quest’ultimo non abbia potuto consegnare al destinatario nessun atto. Di inesistenza della notificazione, dunque, può parlarsi solo quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante [2].

Invece, come nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta si deve considerare nulla se il notificante non deposita l’avviso di ricevimento

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. In realtà il deposito del suddetto avviso di ricevimento non è un requisito di «esistenza» della notificazione, ma semplicemente la prova dell’avvenuta esecuzione di essa. Pertanto, qualora il destinatario dell’atto d’appello si costituisca in giudizio, tale costituzione supplisce la mancanza dell’avviso di ricevimento e ciò significa che la notifica ha raggiunto il suo scopo.

La costituzione della controparte sana solo i vizi della notifica nulla e non di quella inesistente perché il principio di «raggiungimento dello scopo» dell’atto si può applicare solo quando la notifica non sia priva dei suoi elementi minimi per ritenersi esistente.

Altro importante chiarimento fornito dalla Cassazione è il seguente: « L’art. 164, comma 3, c.p.c. presuppone una costituzione del convenuto finalizzata solo alla deduzione della nullità e non anche allo svolgimento delle difese di merito, poiché, in tal caso, si verificherebbe la sanatoria dei vizi della citazione».

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