Maggiorazione sociale della pensione e incremento: chi ne ha diritto?

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Autore: Noemi Secci

04 maggio 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Maggiorazione sociale per i pensionati e incremento per gli over 70: quali sono i requisiti di reddito per aver diritto alle prestazioni?

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Hai compiuto 70 anni e la tua pensione è bassa? Forse non sai che puoi avere diritto all’incremento della maggiorazione sociale della pensione, cioè a un importo aggiuntivo che serve ad aumentare mensilmente la tua pensione. La maggiorazione sociale, che spetta dai 60 anni in poi, è stata introdotta da una legge del 1998 [1], mentre l’incremento della maggiorazione da una legge del 2001 [2]; sia la maggiorazione che il suo incremento sono stati adeguati nel tempo. Gli invalidi possono richiedere l’incremento già dal compimento del 60° anno di età; inoltre, per chi ha versato un minimo di anni di contributi, l’età a partire dalla quale si ha diritto all’

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aumento della maggiorazione si abbassa, dai 69 sino ai 65 anni.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire come funzionano la maggiorazione sociale e il suo incremento, a quanto ammontano, chi ne ha diritto e quali requisiti di reddito si devono possedere per ottenere le prestazioni.

Maggiorazione sociale della pensione: chi ne ha diritto

Si ha diritto alla “semplice” maggiorazione sociale a partire dal compimento del

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60° anno di età. La maggiorazione non spetta ai titolari di qualsiasi pensione, ma soltanto a coloro la cui prestazione è pagata da un fondo facente capo all’Inps, ad esclusione degli iscritti alla Gestione Separata. Sono quindi esclusi gli iscritti alle casse dei liberi professionisti.

Incremento della maggiorazione sociale: chi ne ha diritto

L’incremento della pensione, indipendentemente dai contributi versati, spetta ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni (over 70). Per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni, l’età anagrafica a partire dalla quale si ha diritto all’incremento è ridotta in relazione agli anni di contributi versati, sino a un minimo di 65 anni

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di età, come vedremo più avanti.

Nel dettaglio, l’incremento spetta:

Il limite anagrafico per l’incremento, come anticipato, può essere ridotto fino a

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65 anni, nella misura di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione.

Vediamo, nel dettaglio, come si riduce il requisito di età:

Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo: ad esempio, se l’interessato ha almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione la maggiorazione può essere concessa a 69 anni, con almeno 7 anni e 6 mesi di contributi a 68 anni, con almeno 12 anni e 6 mesi a 67 anni e così via…

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Maggiorazione sociale: ammontare

La maggiorazione sociale, per l’anno 2017, è pari a:

Incremento della maggiorazione sociale: ammontare

L’incremento della maggiorazione sociale, il cosiddetto incremento al milione, spetta invece, come già esposto, a chi ha compiuto almeno 70 anni e consente di arrivare a una prestazione mensile sino a 638,33 euro (per l’anno 2017) [3].

L’incremento della maggiorazione sociale non è dunque fisso, come la maggiorazione base, ma è costituito dalla differenza tra il reddito minimo garantito di 638,33 euro e l’assegno mensile spettante.

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Incremento e maggiorazione sociale: limiti di reddito

Se il pensionato non è coniugato e il suo limite di reddito non supera il trattamento minimo, pari a 501,89 euro mensili e 6.254,57 euro annui (considerando 13 mensilità) ha diritto alla maggiorazione sociale o (sussistendone i requisiti) all’incremento in misura intera (se percepisce anche la quattordicesima, l’incremento si abbassa di conseguenza).

La maggiorazione sociale o l’incremento sono invece riconosciuti in misura parziale se il reddito annuo proprio supera il trattamento minimo, ma non supera l’importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l’ammontare annuo dell’incremento o della maggiorazione.

In buona sostanza, l’

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integrazione è parziale:

Se il pensionato è coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), ha diritto alla maggiorazione o all’incremento in misura intera se, oltre a rispettare i limiti di reddito personale, il reddito coniugale non supera l’importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l’ammontare annuo dell’assegno sociale.

La maggiorazione sociale o l’incremento per i coniugati sono invece riconosciuti in

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misura parziale se il reddito annuo proprio supera il trattamento minimo, ma non supera l’importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l’ammontare annuo dell’incremento o della maggiorazione; in riferimento al reddito coniugale, questo non deve superare l’importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l’ammontare annuo dell’assegno sociale e dell’incremento o della maggiorazione.

Nel dettaglio, per i coniugati, l’integrazione è totale se il reddito coniugale non supera 12.349,48 euro annui (5.824,91 euro, pari all’assegno sociale – 448,07 euro al mese – per 13 mensilità, più 13 mensilità di trattamento minimo, pari a 6.254,57 euro); l’integrazione, invece, è

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parziale:

Devono, come già esposto, applicarsi anche i limiti di reddito personale già osservati: in pratica, opera un doppio limite, relativo al reddito personale e coniugale, oltre a un ulteriore “paletto”, che comporta, nel caso in cui non si raggiunga la soglia massima data dalla somma tra limiti minimi e incremento o maggiorazione, la corresponsione dell’integrazione per differenza, fino al raggiungimento della soglia massima.

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