Accesso alla dichiarazione redditi del convivente dell'ex per stabilire l’assegno

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Raffaella Mari

18 ottobre 2012

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

L’ex marito può chiedere l’accertamento dei redditi del nuovo convivente della moglie per verificare il tenore di vita della stessa ai fini dell’ammontare dell’assegno di mantenimento.

Annuncio pubblicitario

Per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto all’ex moglie (e quindi, dovendo stabilire le necessità economiche della stessa), l’ex marito può chiedere all’agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi del nuovo compagno convivente con la donna.

Come noto, l’assegno di mantenimento è volto a garantire all’ex coniuge – quando possibile e nei limiti delle possibilità economiche dell’onerato – lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. Pertanto, se il nuovo compagno o marito della moglie separata o divorziata dispone di un reddito tale da mantenerla, quest’ultima perde il diritto al mantenimento (o ne ha diritto, ma in misura ridotta).

Annuncio pubblicitario

È dunque essenziale, per colui che è tenuto a versare il mantenimento, conoscere con precisione il reddito di cui dispone il precedente coniuge dopo il matrimonio.

A tal fine, il giudice normalmente può decidere di effettuare accertamenti fiscali attraverso la Guardia di Finanza [1].

Ma la novità è che, secondo il Consiglio di Stato [2], l’ex marito obbligato al versamento potrebbe anche presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi all’Agenzia delle Entrate, per visionare la dichiarazione dei redditi del nuovo convivente dell’ex moglie: ciò onde verificare il nuovo tenore di vita di quest’ultima.

Secondo i giudici infatti il diritto di accesso agli atti amministrativi deve sempre prevalere sulla privacy dei soggetti quando sia esercitato per consentire la difesa in processo di interessi protetti dall’ordinamento e riguardi un documento amministrativo indispensabile per tale fine.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui