Come ottenere riabilitazione cambiale

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Autore: Angelo Forte

11 maggio 2017

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Una breve guida per chiarire quali passi compiere per conseguire la riabilitazione dopo il protesto della cambiale.

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Come ottenere riabilitazione cambiale? A questa domanda si risponde dicendo che per essere riabilitati, primo passo per ottenere la cancellazione del protesto della cambiale che sia stata pagata dopo oltre un anno dalla levata del protesto, occorre presentare apposita istanza in tribunale [1].

L’istanza per ottenere la riabilitazione cambiale può essere presentata, senza la necessità dell’assistenza di un avvocato, con un ricorso il cui modello è reperibile in ogni tribunale italiano (presso la cancelleria della volontaria giurisdizione).

Per la precisione, occorrerà recarsi presso il tribunale del luogo di residenza di chi chiede la

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riabilitazione, prelevare il modello e, dopo averlo compilato e reperito tutti gli allegati, recarsi di persona (o tramite delegato munito di fotocopia del documento di riconoscimento proprio e del delegante) presso la cancelleria della volontaria giurisdizione per depositarlo.

Nel ricorso per ottenere riabilitazione cambiale sarà necessario:

Per

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ottenere riabilitazione cambiale, quindi, dopo la presentazione dell’istanza (sul modello di ricorso reperito come specificato sopra), occorrerà attendere venti giorni dopo di che, se l’istanza viene accolta, il presidente del tribunale provvederà ad emettere il decreto di riabilitazione (contro il quale chiunque può proporre reclamo entro dieci giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino dei protesti) nel quale si autorizza la camera di commercio a cancellare il richiedente dal registro nazionale informativo dei protesti.

Se, invece, il presidente del tribunale dovesse non accogliere l’istanza di riabilitazione, il richiedente potrà proporre entro dieci giorni ricorso in corte d’appello contro il provvedimento di rigetto.

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Ottenuto dal presidente del tribunale il decreto di riabilitazione, l’interessato dovrà poi recarsi in camera di commercio dove depositerà l’originale del decreto contenente l’autorizzazione alla cancellazione dal registro nazionale dei protesti: entro i successivi venti giorni il presidente della camera di commercio provvederà, se non vi saranno vizi nella documentazione esibita, ad emettere provvedimento di cancellazione del richiedente dal registro informatico nazionale dei protesti.

La giurisprudenza [2] ha poi rilevato che, presentata alla camera di commercio la documentazione finalizzata ad ottenere la cancellazione del nome del richiedente dal registro nazionale informatico dei protesti, la camera di commercio non può limitarsi ad annotare nel registro il decreto di riabilitazione a fianco degli estremi del protesto, ma deve definitivamente ed effettivamente cancellare ogni riferimento al protesto per il quale il soggetto ha ottenuto la riabilitazione e, in mancanza, potrà anche rispondere degli eventuali danni da discredito sopportati dal riabilitato.

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