I rapporti di commensalità
Chi sono i commensali e quando tra due persone si può dire vi sia un rapporto di amicizia tale da pregiudicare l’imparzialità di una decisione?
L’Italia è uno dei pochi Paesi che, per definire le possibili relazioni extralavorative tra due soggetti che potrebbero dar luogo a imparzialità in una decisione (come quella di un commissario in un concorso o di un giudice in una sentenza) parla di «rapporti di commensalità»; il che la dice lunga sul fatto di come determinati rapporti di amicizia si formino e si consolidino proprio a tavola mentre si mangia. Alla lettera, i «commensali abituali» sono quelli che vanno a pranzo o a cena insieme, le persone che si siedono accanto in una mensa o quelli che sono soliti fare colazione nello stesso bar e consumare cornetto e cappuccino mentre scambiano quattro chiacchiere. Ovviamente il rapporto di commensalità non deve essere necessariamente «a due», potendo le persone essere «commensali abituali» anche se sono solite frequentare la stessa comitiva di amici e mangiare in gruppo. Ad ogni modo la dizione della legge è stata notevolmente ampliata fino a ricomprendervi ogni tipo di relazione non lavorativa o professionale che possa implicare un tipo di dialogo confidenziale e di aggregazione.
Cerchiamo dunque di comprendere cosa sono i rapporti di commensalità e quando si può dire che due persone sono commensali. Con questa precisazione: a chiarirlo non è la legge, ma le numerose sentenze della giurisprudenza che si sono succedute sul tema.
Ma quando i rapporti di commensalità possono essere rilevanti per la legge? In genere, l’ipotesi principale è quella legata all’imparzialità del giudice, che consente a una delle parti di chiederne la ricusazione [1]. La stessa norma però si applica anche ai rapporti tra membro di una commissione di concorso e candidato [2] e agli arbitri che decidono una controversia ad essi deferita.
Vediamo ora cosa si intende con l’espressione
Una delle migliori definizioni di «rapporto di commensalità» la troviamo invece in un precedente del Tribunale di Milano [4] secondo cui «il motivo di ricusazione indicato con l’espressione “commensale abituale di una delle parti” ricorre quando il giudice abbia con la parte una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio (nella specie, il presidente del tribunale ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta contro un pretore, appartenente al “collettivo” di redazione di una rivista di cui era membro anche una delle parti, avendo ritenuto non provata la continuità di contatti e non rilevante la eventuale comunanza di idee)».
Secondo il Tar Lazio [5], la condivisione del medesimo ambiente di lavoro, peraltro utilizzando ambienti contigui, non è in grado di per sé di far ritenere sussistente una ipotesi di abituale commensalità, a meno che ciò non abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza e alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali. Pertanto, in mancanza di prove specifiche al riguardo, non risulta percorribile una interpretazione estensiva che comprenda nell’ambito dell’obbligo di astensione per convivenza o commensalità abituale ogni situazione che possa indurre a ravvisare anche il semplice sospetto di apparente parzialità.
Sempre il Tar Lazio [6] offre un ulteriore elemento per chiarire cosa sono i rapporti di commensalità: la semplice «conoscenza» è cosa ben diversa dall’amicizia e, quindi, dalla commensalità. Quindi la richiesta di ricusazione di un giudice, di un arbitro o di un commissario deve essere fondata su prove specifiche di un rapporto di amicizia continuo e non su semplici presunzioni basate sul fatto che due persone frequentino normalmente gli stessi luoghi, dando vita ciò a una mera situazione di conoscenza.
Interessante la pronuncia del Tribunale di Genova [7] che estende il concetto di commensalità ai condomini dello stesso stabile. Nel caso di specie, è stata accolta una richiesta di ricusazione di un arbitro, in quanto «commensale abituale» del difensore di una delle parti, per esercitare continuativamente la professione legale nella stessa unità immobiliare ove esercita la professione anche il difensore (nella specie, il padre dell’arbitro, parimenti avvocato nella stessa unità immobiliare, aveva concesso al difensore una stanza in comodato gratuito, memore della stretta amicizia che lo legava al nonno di quest’ultimo). Di diverso avviso la Cassazione