Prodotti ortofrutticoli: si possono vendere per strada?

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Autore: Maria Monteleone

23 maggio 2017

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Bancarelle di frutta e verdura improvvisate ai lati della strada o in un parcheggio: è lecita la vendita libera o serve un’autorizzazione?

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Il Ministero dello Sviluppo Economico [1] ha chiarito, in una recente risoluzione, se è legittima l’attività svolta da un piccolo imprenditore agricolo che opera su area pubblica, il quale vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi, nello specifico presso il mercato ortofrutticolo, per poi rivenderli in forma itinerante o presso i posteggi dei mercati settimanali, rappresentando, pertanto, i propri prodotti la minor parte delle vendite sotto il profilo quantitativo.

Per legge [2], gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono

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vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

È ammessa anche la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni previste per gli

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esercenti commerciali al dettaglio (e non più quelle relative agli imprenditori agricoli).

Dunque, i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente.

È determinante l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda: esso deve comunque rimanere entro certi limiti, altrimenti si ha il passaggio dell’attività da imprenditore agricolo ad esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale.

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In sintesi, allora, l’imprenditore agricolo che vende prodotti ortofrutticoli e di produzione agricola prevalentemente acquistati da terzi, senza ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative commette reato di commercio al dettaglio abusivo.

La vendita libera, in qualità di produrre agricolo, è legittima se è prevalente la vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, sia in termini quantitativi che di valore.

Obbligo di etichettatura dei prodotti?

Il Ministero ha precisato che non esistono norme della disciplina commerciale che impongano agli imprenditori agricoli di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano all’acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo.

Resta fermo che per gli organi di controllo esistono certamente altre modalità ed altri strumenti idonei ad accertare l’effettiva provenienza dei prodotti ed a verificare il rispetto dei limiti di vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo.

Tuttavia i produttori agricoli, in nome della trasparenza e del rispetto del rapporto fiduciario con l’acquirente, dovrebbero, per buona prassi, garantire un’informazione adeguata su quali dei prodotti venduti siano effettivamente provenienti dal proprio fondo.

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