Conto cointestato tra coniugi: bonifico sul conto personale

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Autore: Maria Elena Casarano

26 maggio 2017

Avvocato presso il foro di Bari. Professionista Collaborativo, Mediatrice dei conflitti.Esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

Sono sposato in comunione dei beni e ho due figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Da tempo io e mia moglie viviamo da separati in casa. Abbiamo cointestato un libretto postale a firma disgiunta, su cui è depositato solo denaro mio (pensione, Tfr e investimenti), lei è infatti casalinga. Posso spostare i soldi del libretto su un conto intestato solo a me senza incorrere in reati?

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Prima di rispondere allo specifico quesito posto dal lettore in merito alle eventuali conseguenze penali derivanti dal prelievo di somme dal conto cointestato col coniuge, occorre chiarire che se, di norma, le somme depositate nel conto cointestato si presumono in comproprietà tra le parti, tuttavia chi ha effettuato il

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deposito/prelievo può sempre rivendicarne la natura personale (come nel caso in esame) e quindi impedire che detti importi finiscano col ricadere nella comunione legale.

Conto cointestato: a chi appartengono i soldi?

Ciò significa che, a ciascun coniuge è sempre data la possibilità vincere la presunzione di comproprietà delle somme versate in un conto comune, indipendentemente dalla scelta o meno del regime della comunione legale.

Ed in effetti, anche in caso di conto corrente cointestato

in separazione dei beni (dove ciascun coniuge mantiene l’esclusiva titolarità dei beni acquistati nel corso del matrimonio), il cointestatario che abbia effettuato depositi o prelievi può sempre dimostrare [1] che il denaro (inteso come bene) depositato in un conto cointestato gli appartiene in via esclusiva.

Solo se la prova della proprietà esclusiva non sia fornita, i depositi bancari sono da considerare di proprietà per pari quota di entrambi i coniugi.

Conto cointestato: rapporti con la banca e tra i correntisti

Ciò detto, occorre specificare che, tuttavia, nel conto corrente cointestato a due soggetti, vanno tenuti distinti i rapporti dei cointestatari rispettivamente con l’istituto di credito e tra loro.

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Con particolare riguardo ai rapporti con la banca, ciascun cointestatario si considera creditore o debitore (si pensi al caso del conto “in rosso”) per l’intero [2].

E da ciò consegue che la banca non può impedire il prelievo di somme eccedenti la metà dell’importo depositato o anche dell’intera somma, stante la piena facoltà attribuita ai cointestatari di compiere operazioni sul conto/libretto anche separatamente.

Con riguardo invece ai rapporti tra i cointestatari, la regola [3] è quella che le somme depositate sul conto si presumono in parti uguali, salvo prova contraria.

In altre parole, se la banca non può impedire a uno dei cointestatari di prelevare l’intera somma depositata sul conto, rispetto al cointestatario, invece, il prelievo di denaro dal conto (se manca il consenso) è consentito solo nei limiti delle rispettive quote di proprietà. Infatti, se non risulti la prova di una diversa ripartizione delle quote, queste si presumono essere divise in parti uguali.

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E’ dunque sempre possibile dimostrare che l’intera provvista è costituita da denaro di propria ed esclusiva spettanza (come nel caso del lettore): e l’esempio tipico è proprio quello del conto costituito di fatto dai soli stipendi del marito e intestato, per volontà di questo, anche alla moglie priva di redditi al solo fine di dare a questa la possibilità di gestione il menagè domestico.

Conto cointestato fra coniugi: è reato prelevare denaro senza consenso?

Venendo poi allo specifico quesito posto, e cioè alle conseguenze penali di un prelievo effettuato oltre i limiti di spettanza, la Suprema Corte ha più volte rimarcato [4] che commette il reato di appropriazione indebita

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[5] il contitolare del conto corrente cointestato, a firma disgiunta, che prelevi, senza consenso degli altri, una somma eccedente la propria quota.

Ferma restando, però, la prova della esclusiva titolarità delle somme (che escluderebbe il suddetto reato), va poi aggiunto che, nel caso di rapporto tra coniugi, tale reato non può scattare in quanto la legge [6] ne esclude l’applicabilità, insieme ad altre fattispecie, se la vittima è il coniuge non legalmente separato o uno stretto familiare convivente (genitore, figlio, fratello, ecc).

Quindi, fintanto che il lettore è “separato in casa” e non separato giudizialmente, si può senz’altro escludere che possa subire una condanna per appropriazione indebita qualora effettui il

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trasferimento di denaro dal conto cointestato su un conto personale; e ciò anche qualora non fosse in grado di dimostrare che le somme prelevate siano di sua esclusiva spettanza.

Pertanto, all’atto pratico, il lettore può tranquillamente aprire un diverso conto personale in cui far confluire gli importi depositati sull’attuale libretto (anche magari con l’intento di meglio investirli nell’interesse dei due figli), costituendo i predetti importi frutto di proventi di sua esclusiva spettanza.

E’ bene però non dimenticare che fintanto dura il matrimonio (anche se vi è una separazione di fatto) il lettore avrà il dovere di non far mancare alla moglie il necessario per provvedere a se stessa e al menàge familiare, come sino ad ora è avvenuto. Sicché un consiglio potrebbe essere quello di aprire sì un nuovo conto personale dove depositare i maggiori risparmi (Tfr e investimenti), ma di lasciare tuttavia aperto il libretto di risparmio cointestato per farvi confluire quantomeno la pensione.

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