Condanna alle spese nel processo penale

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Autore: Antonio Ciotola

16 maggio 2019

Avvocato, titolare dello Studio Legale Penale e Multidisciplinare Ciotola & Partners di Napoli al Viale di Augusto, 162; docente presso la Scuola di alta formazione professionale (ADG) "Alta Docenza Giuridica" di Roma. Grazie alla collaborazione strutturale e permanente con professionisti di diversa specializzazione e competenza, lo Studio Legale Ciotola & Partners riesce a fornire ai propri clienti un'ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza in ambito legale, secondo i più alti standard qualitativi.

Causa penale: la condanna alle spese legali, le differenze tra spese legali e spese di giustizia e il recupero forzoso delle somme.

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Nel processo penale, a differenza di quanto normalmente accade nel processo civile, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese legali sussiste soltanto nel caso in cui vi sia stata costituzione di parte civile e solamente a favore di quest’ultima. Quando si parla di spese del processo penale occorre, anzitutto, distinguere tra spese legali e spese di giustizia.
Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa accade quando vi è condanna alle spese nel processo penale.

Spese legali e spese di giustizia

Nel

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processo penale quando si parla di spese legali si fa riferimento al pagamento delle somme che l’imputato è tenuto a corrispondere al proprio avvocato come remunerazione per la prestazione professionale svolta. Le spese legali, in altre parole, costituiscono la parcella che devi pagare al difensore. Tali spese sono a carico dell’imputato che, dovendosi difendere dall’accusa di aver commesso uno o più reati, necessita di farsi assistere e difendere da un avvocato di sua fiducia che dovrà poi, chiaramente, retribuire per la prestazione professionale svolta [1]. Da ciò deriva che:

Al compenso pattuito o calcolato secondo i parametri, devono essere aggiunti anche i cd.

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oneri accessori: esborsi (cioè le spese vive documentate), il contributo per le spese generali, le spese di trasferta, il contributo previdenziale e l’Iva.

Pertanto, nel procedimento penale l’imputato dovrà sempre pagare le spese legali, anche in caso di assoluzione.

Con il termine spese di giustizia (o spese processuali), invece, si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidati direttamente dal giudice, senza che vi sia stata e/o sia necessaria una specifica richiesta in tal senso. In tale categoria rientrato tutte le spese legate alla giustizia, tra cui ad esempio le marche da bollo necessarie per gli adempimenti di cancelleria (copie conformi, ecc.), le spese di notifica, cioè quelle da sostenere quando ci si reca dagli ufficiali giudiziari per notificare correttamente un atto alla controparte, le spese per la custodia cautelare ecc.

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La costituzione della parte civile

La funzione specifica del processo penale è quella di accertare la penale responsabilità dell’imputato e, in caso di ritenuta colpevolezza, condannarlo alla pena prevista dalla legge per quel reato, secondo il prudente apprezzamento del giudice. La condanna sarà, secondo le previsioni della legge, alla “reclusione e alla multa” oppure “all’arresto e alla ammenda”, oltre al pagamento delle spese di giustizia.

A seguito della sentenza penale di condanna, la persona offesa potrà avviare una autonoma azione civile con la quale richiedere al condannato il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della commissione del reato di cui è stato vittima.

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In alternativa, non volendo attendere l’esito del processo civile, la persona offesa ha facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di far valere (direttamente all’interno del processo penale) le sue pretese restitutorie e/o di risarcimento danni. In quest’ultima ipotesi, l’imputato, se ritenuto colpevole, potrà essere condannato anche al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali sostenute dalla persona offesa per partecipare attivamente al processo. Facciamo un esempio che possa meglio chiarire questo concetto.

Ipotizziamo che Tizio, durante una lite, colpisca Caio con un bastone provocandogli delle lesioni personali. Caio, dopo essere stato in ospedale per le cure necessarie, decide di sporgere formale querela nei confronti di Tizio per le lesioni patite in conseguenza dell’aggressione di cui è stato vittima. Sulla scorta della querela di Caio, il pubblico ministero avvierà delle indagini al fine di verificare la sussistenza di elementi sufficienti a processare Tizio per il reato commesso.

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Quando inizierà il processo, Caio non è obbligato a parteciparvi attivamente (quale parte) ben potendo limitarsi a essere testimone (nel processo penale la persona offesa può testimoniare a suo favore) con la funzione di rappresentare al giudice gli accadimenti di cui è stato vittima. In questo modo, però, non potrà richiedere la condanna di Tizio al risarcimento dei danni. Pur non essendo obbligato, Caio potrebbe decidere di voler partecipare al processo nei confronti di Tizio, appunto costituendosi, a mezzo di un proprio difensore di fiducia, parte civile.

Per costituirsi parte civile, Caio dovrà remunerare il proprio avvocato in modo che lo rappresenti nel processo a carico di Tizio. È in questo senso e per questo motivo che, se c’è stata la costituzione di parte civile, l’imputato potrà essere condannato anche alla refusione delle

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spese legali (calcolate sulla base di valori predeterminati), intese quali costi che la persona offesa ha dovuto sostenere per partecipare attivamente al processo.

Se l’imputato dovesse essere mandato assolto, non solo non dovrà pagare le spese processuali, ma nemmeno le spese legali della parte civile: resta invece fermo l’obbligo di pagare il proprio avvocato. Anzi: in caso di innocenza, dovrà essere la costituita parte civile a rimborsare le spese processuali sostenute dall’imputato.

Quando l’imputato può ottenere il rimborso delle spese?

L’imputato può ottenere il rimborso delle spese legali solo nel caso in cui il processo abbia avuto ad oggetto un reato procedibile a querela di parte (non anche nel caso di reati procedibili d’ufficio). In realtà la ragione è abbastanza ovvia: la parte che sporge querela sarà condannata a risarcire il danno al querelato assolto in quanto, senza quella querela il processo non sarebbe stato mai celebrato. Al contrario, nel caso di reato procedibile d’ufficio, a prescindere dall’origine del procedimento, esso ha seguito il suo corso per volontà esclusiva dello Stato (seppur concludendosi con una sentenza di assoluzione del soggetto querelato), per cui nessuna condanna può esservi per il querelante.

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Chi paga le spese se l’imputato è nullatenente?

Avrai capito che l’imputato riconosciuto colpevole paga le spese di giustizia (quelle anticipate dallo Stato) e ovviamente le proprie spese legali, cioè la parcella del suo avvocato (anche se si tratta di un avvocato nominato d’ufficio). In caso di assoluzione, v’è la possibilità che tali spese vengano addossate alla costituita parte civile (oppure al querelante).

Ma in caso di condanna dell’imputato, cosa succede se questi è nullatenente? In tal caso occorre distinguere tra spese legale e spese di giustizia:

Se le spese non vengono pagate?

Nel caso in cui il condannato non adempia al pagamento di quanto dovuto si dovrà procedere al c.d.

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recupero forzoso secondo le procedure dell’esecuzione forzata. Si tratta di procedure di carattere prettamente civilistico. Per le spese di giustizia occorre far riferimento alla procedura indicata specificamente dalla legge di competenza degli uffici pubblici a ciò deputati.

Il mancato pagamento delle spese legali (intese quali pagamenti per le prestazioni professionali dell’avvocato) può determinare l’avvio di un procedimento azionato direttamente nei confronti dell’obbligato.

Di norma, si inizierà notificando alla persona inadempiente una notula di fattura (il cosiddetto pro-forma) con specificazione degli importi cui si ha diritto, intimandone il pagamento entro e non oltre un certo termine (es. 10 giorni). Nella eventualità in cui, nonostante la formale intimazione, la persona dovesse continuare ad essere inadempiente si potrà dar luogo alle procedure di

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recupero forzoso del credito, richiedendo al giudice civile l’emissione del cosiddetto decreto ingiuntivo che, ove non opposto, costituisce titolo in forza del quale si può procedere alla esecuzione forzata con il pignoramento dei beni del debitore.

Spese processuali in caso di prescrizione: chi paga?

Può capitare che nelle more del procedimento il reato si prescriva, cioè venga dichiarato estinto. In questo caso le spese di giustizia resteranno a carico dello Stato, in quanto la prescrizione non è una colpa addebitabile all’imputato. In parole povere, l’imputato prosciolto per prescrizione non dovrà pagare le spese processuali (cioè quelle di giustizia)..

Stesso discorso vale nel caso in cui la persona danneggiata si sia costituita parte civile per chiedere il risarcimento del danno: anche in questa ipotesi, la sopravvenuta prescrizione del reato impedisce al giudice di poter condannare l’imputato non solo alle spese processuali, ma anche a quelle legali sostenute dalla vittima.

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Il gratuito patrocinio

Abbiamo visto che l’imputato deve sempre pagare le spese legali. Tuttavia, chi ha bisogno di un avvocato (e non ha la capacità economica di sopperire alle spese, in quanto il suo reddito non supera gli € 11.528,41) può beneficiare del gratuito patrocinio (ovvero del patrocinio a spese dello Stato) presentando una richiesta – all’ufficio del giudice del luogo in cui si svolge il processo – alla quale dovrà allegare tutta la documentazione necessaria. Ovviamente, ai fini del calcolo si terrà conto anche dei redditi degli altri familiari conviventi (moglie, figli o genitori che vivono ancora con l’imputato e che magari percepiscono una pensione).

In caso di accoglimento della richiesta sarà lo Stato quindi a pagare l’avvocato dell’imputato.

Il dipendente pubblico paga l’avvocato?

La legge prevede che i dipendenti pubblici (ad es. agenti ed ufficiali di polizia di stato, carabinieri, medici ecc.) possano chiedere il rimborso delle spese legali sopportate per procedimenti sorti durante l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. Tale possibilità vale solo in caso di assoluzione e a determinate condizioni previste dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni.
Le spese saranno poi rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza (se ritenute congrue).

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