Riunione di condominio: che fare se l’ordine del giorno è generico

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Autore: Redazione

19 giugno 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno a pena di nullità della votazione.

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L’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, con l’ordine del giorno, deve essere sufficientemente specifico da consentire agli interessati di comprendere quali argomenti saranno trattati nel corso della riunione di condominio. Questo però non significa che l’ordine del giorno debba anticipare anche il contenuto della votazione o contenere un elenco analitico di ogni argomento che sarà discusso dall’assemblea. Lo hanno chiarito, di recente, il Tribunale di Milano e la Corte di Appello di Napoli [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo

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che fare se l’ordine del giorno della riunione di condominio è generico.

Come deve essere l’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio

Per comprendere il principio espresso dai due giudici, partiamo da cosa prevede la legge. Il codice civile [2] stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere «specifica indicazione dell’ordine del giorno»; deve inoltre essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

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Secondo l’orientamento ormai stabile della giurisprudenza, l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie e degli argomenti che saranno oggetto di discussione in assemblea e sui quali si dovranno adottare le conseguenti decisioni.

L’ordine del giorno non può essere generico, ma deve contenere in modo chiaro, specifico, anche se sintetico e non analitico, tutte le materie che saranno trattate, per consentire agli interessati di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, valutare l’opportunità o meno di intervenire alla riunione, le indicazioni da dare a chi eventualmente li rappresenta, le obiezioni o i suggerimenti da poter sollevare [3]. Non è, invece, necessario che dagli argomenti indicati possa prevedersi lo sviluppo della futura discussione o il risultato e la delibera sui singoli punti

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[4].

In ossequio al principio di trasparenza e di rispetto del diritto a partecipare alla gestione del condominio, scopo dell’ordine del giorno è di mettere tutti i condòmini in condizione di poter esaurientemente comprendere quali siano le questioni che verranno loro sottoposte. Sarebbe ingannevole – e quindi viziato – l’ordine del giorno troppo generico e magari inesatto. Pertanto l’avviso di convocazione non può contenere indicazioni fuorvianti o equivoche, che possano indurre i condòmini a non presenziare alla riunione assembleare, convinti che non si tratti di questioni rilevanti o per loro interessanti. È pertanto annullabile la delibera condominiale che decide su un punto non compreso nell’ordine del giorno.

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Tra l’ordine del giorno e la delibera ci deve essere corrispondenza; è comunque ammesso che l’oggetto di una deliberazione possa essere ricompreso implicitamente nell’indicazione di un oggetto più ampio, cui sia riconnesso.

Che succede se un argomento non è indicato all’ordine del giorno della riunione di condominio?

La Cassazione ha altresì precisato che, se un argomento non è indicato nell’ordine del giorno, non può mai essere trattato e deciso dai condomini; al massimo si può discutere in modo informale e senza alcun vincolo per il condominio stesso. Né tale argomento può essere fatto rientrare neanche nella voce delle cosiddette «varie ed eventuali» che è d’uso inserire, ma che in realtà non consente di assumere alcuna decisione, neppure di scarsa rilevanza

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[5]. Difatti, nella voce «varie ed eventuali» vengono indicate le materie che l’amministratore o i partecipanti intendono trattare a titolo informativo.

Ordine del giorno generico in assemblea di condominio

Sempre la Cassazione [6] ha ritenuto che quando l’argomento sia di per sé generico e destinato a essere meglio valutato e approfondito dall’assemblea stessa, nell’ordine del giorno può anche essere indicato senza una specifica informativa, purché in modo esaurientemente comprensibile di cosa si andrà a trattare.

Anche la Corte di Appello di Napoli si adatta al predetto orientamento e precisa: è valido l’avviso di convocazione che informi i condòmini del contenuto degli argomenti che saranno discussi in assemblea, anche se non li descriva nei minimi particolari. Semmai, sarà onere di chi sia interessato a documentarsi meglio prima della riunione, visionare o estrarre copia dei carteggi sui quali si imbastirà la discussione.

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Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione [7], affinché sia rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell’avviso di convocazione si indichino gli argomenti all’ordine del giorno nei loro termini basilari intesi come informazioni minime strumentali a comprendere il perno della discussione. L’obbligo di preventiva informazione dei condòmini sul contenuto dei temi che saranno messi “sul tavolo” durante la riunione, infatti, vista la finalità di consentire ai convocati di parteciparvi consapevolmente, non esigerà una relazione preventiva analitica e minuziosa. In altre parole, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza richiesti e soddisfare il diritto d’informazione dei partecipanti basterà indicare la materia di dibattito, spettando al singolo che voglia acquisire maggiori informazioni, attivarsi per visionare la documentazione presso l’amministratore o farsene rilasciare copia a proprie spese.

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