Incentivi all’esodo: tasse a carico del dipendente
In caso di accordo con il datore di lavoro per la risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda deve versare solo le imposte determinate all’atto della cessazione del rapporto secondo l’aliquota provvisoria; non deve versare nulla in caso di riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Attenzione a fare bene i calcoli: chi si accorda con l’azienda per la risoluzione del rapporto di lavoro è tenuto a pagare al fisco le tasse dovute sull’incentivo all’esodo eventualmente percepito, anche se ha concordato con il datore un pagamento già al netto delle imposte. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con una recente sentenza [1]. La pronuncia è di grande interesse e attualità, chiarendo quali sono i rapporti tra sostituto di imposta (datore di lavoro) e sostituito (dipendente) nel caso di risoluzione «
Immaginiamo che un dipendente concordi con il proprio datore il recesso anticipato dal lavoro: l’azienda gli ha promesso, a fronte delle dimissioni, un incentivo all’esodo piuttosto allettante. Il dipendente firma l’accordo ove però fa mettere ben in chiaro che le somme gli devono essere versate al netto delle imposte in modo da non doverci pagare le tasse. L’azienda così effettua la ritenuta alla fonte come ha fatto per tutti gli stipendi e il tfr versati, fino a quel momento, al dipendente. Senonché, dopo qualche anno, l’Agenzia delle Entrate bussa alle porte dell’ex lavoratore chiedendogli una sorta di “conguaglio” sulle tasse già pagate sull’incentivo dal datore. In particolare, il fisco ha ricalcolato l’Irpef dovuto dal dipendente alla luce dei suoi ultimi redditi e si è accorto che, oltre alla ritenuta alla fonte operata dall’azienda, c’è un’ulteriore differenza da versare. In pratica le somme percepite, e già tassate alla fonte dall’ex datore di lavoro, devono essere assoggettate ad una diversa e più alta aliquota. Il contribuente così pretende dall’azienda che sia questa a corrispondere il dovuto al fisco, ma non ne ottiene nulla. Chi ha ragione dei due? Secondo la sentenza in commento il dipendente è dalla parte del torto: in caso di
Secondo la sentenza in commento, nel caso di erogazione di somme che costituiscono reddito da lavoro dipendente, il lavoratore è il solo soggetto titolare del debito tributario, mentre il datore di lavoro è solamente un sostituto di imposta, tenuto ad effettuare le trattenute fiscali sui medesimi importi, eventualmente in acconto sul maggior dovuto. Secondo i giudici, nel caso di Tfr e di importi corrisposti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (cosiddetti «incentivi all’esodo»), anche in presenza di un accordo con l’azienda che preveda il pagamento di
Del resto, nel momento in cui versa il Tfr o le altre indennità soggette a tassazione separata, il datore di lavoro effettua la ritenuta calcolando l’aliquota media corrispondente al reddito di riferimento noto in quel momento. Nulla toglie, però, che il fisco possa successivamente procedere a riliquidare le imposte su tali somme in base ai redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni del singolo, relativamente ai cinque anni precedenti a quello di percezione. Se, pertanto, da tale conguaglio dovesse risultare un maggior importo da versare all’erario questo è a carico del lavoratore-contribuente.
Dunque, il sostituto d’imposta è tenuto a versare le sole imposte determinate all’atto della cessazione del rapporto secondo l’aliquota provvisoria, nulla dovendo versare in caso di riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria.