Assoluzione nel processo penale e spese legali

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Autore: Sabina Coppola

14 giugno 2017

Laureata, con vecchio corso quadriennale, presso l'Università di Napoli Federico II (con 110/110 e lode) ha conseguito diploma specialistico in professioni legali al Suor Orsola Benincasa e si è iscritta al COA di Napoli nel 2008. Specializzata in diritto penale, si impegna nella tutela dei diritti dei detenuti con il Carcere Possibile O.N.L.U.S.. E' iscritta nell'Albo speciale dei difensori di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, avendo conseguito una particolare specializzazione in diritto civile minorile.

Se subisci un processo penale e, alla fine, ottieni l’assoluzione, devi comunque pagare l’avvocato.

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Nel processo penale, nella maggior parte dei casi, nemmeno chi ha ottenuto l’assoluzione riesce a recuperare le spese legali; è sempre onere della parte (imputato, indagato, persona offesa), infatti, pagare il difensore (sia egli di fiducia o d’ufficio) a meno che (la parte stessa) non abbia chiesto ed ottenuto il patrocinio a spese dello stato o sia un dipendente della pubblica amministrazione che ha subito il processo per fatti o atti connessi all’esercizio della propria funzione.

Quali sono i casi di assoluzione?

Nel processo penale

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le accuse formulate nei confronti dell’imputato devono essere chiare e precise in modo da consentirgli di difendersi al meglio; proprio per tale ragione, alla fine del processo, nessuno può essere condannato per un fatto diverso da quello riportato nell’imputazione.

Al termine del processo, il giudice può decidere di assolvere l’imputato per varie ragioni [1]:

Il difensore deve essere sempre retribuito da chi lo sceglie (con l’atto di nomina fiduciaria) e, nel corso del giudizio, si avvale della sua assistenza e difesa.

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Ci sono, però, delle eccezioni.

Non paghi l’avvocato se hai il gratuito patrocinio

La prima eccezione (al principio secondo il quale le spese legali vanno sempre pagate dal cliente, anche in caso di assoluzione) è quella dei cittadini che hanno bisogno di un avvocato, ma che non hanno le possibilità economiche per pagarlo (perché hanno un reddito che non supera gli euro 11.528,41). Essi possono presentare una richiesta di patrocinio a spese dello stato e, se l’istanza è accolta, non dovranno pagare nulla all’avvocato (neanche un minimo rimborso spese) in quanto ci penserà lo stato.

Per poter ottenere il gratuito patrocinio:

Oltre al caso del gratuito patrocinio e dei dipendenti della pubblica amministrazione (che analizzeremo a breve) nel procedimento penale l’indagato o imputato dovrà sempre pagare le

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spese legali, anche in caso di assoluzione.

In caso di reati procedibili su istanza di parte (ovvero a querela), la procedura penale prevede che, in caso di assoluzione dell’accusato, il querelante possa essere condannato al rimborso delle spese legali (oltre che ad un risarcimento del danno) ma la norma trova rara applicazione nella pratica[2]; in caso di reati procedibili d’ufficio (su denuncia), invece, non spetta alcun rimborso delle spese (né tantomeno un risarcimento) nemmeno nei confronti del denunciante.

Il compenso dell’avvocato è libero (vincolato solamente a dei parametri che vanno da un minimo ad un massimo) e può essere a tempo, forfettario, per singole fasi o prestazioni, per l’intera attività o a percentuale sul valore dell’affare.

Non paghi l’avvocato se sei dipendente pubblico

I dipendenti pubblici (ad es. agenti ed ufficiali di polizia di stato, carabinieri, medici), in caso di assoluzione e a determinate condizioni, previste espressamente dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni, possono chiedere il rimborso delle spese legali sopportate per procedimenti sorti durante l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali [3].

Le spese saranno rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza (se le riterranno congrue) le quali, sentita l’avvocatura dello stato, potrebbero anche concedere delle anticipazioni del rimborso.

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