Rumori di biglie dal piano di sopra: cosa fare?

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Autore: Redazione

18 giugno 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Le biglie che rotolano sul pavimento del vicino possono disturbare il riposo, ma non costituiscono reato. Resta però la possibilità di chiedere il risarcimento.

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Il condomino del piano di sopra fa roteare le biglie durante gli orari tipici del riposo? Si può considerare questo un rumore vietato dalla legge? Una indiretta risposta la dà la Cassazione con una recente sentenza [1] che affronta, ancora una volta, il problema dei rapporti di condominio, rapporti che spesso trovano, come unico sbocco e soluzione, le aule del tribunale. E ciò vale, a maggior ragione, quando oggetto della vertenza sono le cosiddette «immissioni acustiche» perché rendono intollerabile la vita dentro ciò che di più caro c’è al mondo: la propria casa. Secondo la Corte Suprema i

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rumori di biglie dal piano di sopra non integrano il reato di «disturbo della quiete», ma ciò non toglie che si tratti di una molestia illecita perché superiore alla «normale tollerabilità». Risultato: il condomino molestato dalle biglie che rotolano sul pavimento non può né chiamare i carabinieri, né sporgere denuncia alle autorità, ma può tutt’al più diffidare il proprietario dell’appartamento soprastante ed, eventualmente, chiedergli il risarcimento del danno con un’azione civile. Né vale a quest’ultimo difendersi sostenendo che vero autore del disturbo è il figlio piccolo perché i genitori, in questi ambiti, restano responsabili per le condotte dei minori. Pertanto, se anche tu ti stai chiedendo
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cosa fare in caso di rumori di biglie dal piano di sopra sappi che hai un’unica via: quella del tribunale ordinario civile. Ma procediamo con ordine.

Rumore di biglie dal piano di sopra: cosa prevede la legge?

Chi vive in un condominio avrà fatto caso che, spesso, dal pavimento del piano di sopra, provengono rumori molto simili al roteare delle biglie o alle perle di una collana rotta. Solo chi è di sopra può dire di cosa si tratti; ma solo chi vive di sotto sa quanto sia difficile dormire in questi casi. Cosa prevede la legge? Di certo i codici non potevano prevedere una regolamentazione specifica per ogni tipo di rumore, stabilendo soglie e criteri differenti; perciò si sono limitati a dire che l’immissione acustica diventa

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illecita quando supera la «normale tollerabilità» [2]. Un criterio di certo generico, ma che consente al giudice di tenere conto delle situazioni del caso concreto, come l’orario in cui il rumore viene prodotto e la zona ove si trova l’immobile (in un centro urbano, nel bel mezzo del traffico, non si può fare troppo gli schizzinosi proprio con il rumore del frullatore del vicino).

Una volta individuato il livello a partire dal quale il rumore si considera illecito (ossia quando diventa intollerabile), bisogna capire cosa si può fare per difendersi. Ed è qui che entra in gioco un discorso semplice, ma non a tutti noto:

È proprio su questo punto che interviene la sentenza in commento: il rumore di biglie, per sua natura, per quanto intollerabile possa essere – specie nelle ore serali – può essere ascoltato solo da chi vive sotto quel pavimento. Ed è quindi da escludere che si possa parlare di reato.

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Quando i rumori sono reato

La Corte ricorda che, per potersi sporgere denuncia, è necessario accertare la capacità offensiva del rumore; dunque, con riferimento al caso di propagazione dei rumori come quelli di biglie che rotolano, affinché la condotta possa considerarsi penalmente rilevante, è necessario che dette propagazioni debbano estendersi, se non all’intero stabile condominiale, comunque ad una parte consistente di esso che vada oltre i soli locali attigui alla fonte da cui le emissioni acustiche provengono. In altri termini, se a lamentarsi è solo il vicino del piano di sotto o quello della porta accanto non si può più parlare di reato.

Ne deriva che laddove l’attività di disturbo si riscontri all’interno di un «edificio condominiale perché si verifichi il reato non basta che i rumori arrechino disturbo (…) ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica».

La Corte ha in conclusione affermato che «non ricorre il reato di disturbo del riposo e delle attività delle persone quando i rumori arrechino disturbo ai soli vicini occupanti un appartamento limitrofo, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio cui è inserita detta abitazione».

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