Voucher: i presto e gli altri contratti che li sostituiscono

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Noemi Secci

19 giugno 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Quali contratti sostituiscono i voucher: presto, libretto famiglia, part time ridotto, lavoro a chiamata.

Annuncio pubblicitario

L’abolizione dei voucher, cioè dei buoni lavoro, ha causato un vero e proprio terremoto per le aziende, che non riescono a trovare una forma altrettanto flessibile per inquadrare i lavoratori occasionali.

Stanno per diventare operativi, è vero, i nuovi presto (contratti di prestazione occasionale) e il libretto telematico per le famiglie: tuttavia, questi nuovi strumenti non possono essere utilizzati da tutti i datori di lavoro e presentano numerosi limiti rispetto ai vecchi voucher. Restano, però, dei contratti esistenti da tempo, che possono essere una valida alternativa ai buoni lavoro, anche se più costosi: il contratto di

Annuncio pubblicitario
lavoro a chiamata, il contratto di somministrazione e il part time senza orario minimo.

Facciamo dunque il punto della situazione sui voucher e sui contratti che meglio si prestano alla loro sostituzione.

Nessun contratto sostituisce completamente i voucher, ma qualche contratto ha dei punti in comune

Voucher: come funzionavano

Innanzitutto, per capire quale contratto può efficacemente sostituire i voucher, bisogna prima capire come funzionavano i buoni lavoro.

Si trattava di ticket del valore orario complessivo pari a 10 euro, coi quali era possibile retribuire i lavoratori occasionali. Di questi

Annuncio pubblicitario
10 euro:

Un lavoratore poteva ricevere in voucher sino a 7.000 euro netti l’anno; se la prestazione era resa per un’impresa o un professionista, poi, il limite scendeva a 2.000 euro netti per singolo committente.

I voucher dovevano essere attivati su un’apposita piattaforma sul sito dell’Inps, previa registrazione del committente e del lavoratore; era necessario, poi, comunicare all’ispettorato del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’orario di inizio e di fine attività e il luogo di svolgimento della prestazione.

Annuncio pubblicitario

Voucher: erano estremamente flessibili, ma in cambio di una tutela quasi nulla per il lavoratore

Nuovi presto

I presto sono i nuovi contratti di prestazione occasionale, indicati come i sostituti dei voucher: in realtà, però, non si tratta di nuovi voucher, in quanto i presto non sono dei buoni lavoro, ma costituiscono dei veri e propri contratti.

Il compenso orario previsto per questi contratti è di 9 euro netti, col 33% dei contributi a carico del datore di lavoro.

I limiti previsti per l’attivazione dei presto sono molto numerosi:

Sono poi previste ulteriori regole:

Annuncio pubblicitario

Il lavoratore con contratto di prestazione occasionale ha inoltre diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

I presto non sono i nuovi voucher

Libretto telematico per le famiglie

Se la prestazione occasionale viene resa nei confronti di un privato o di una famiglia (non impresa né professionista), il lavoratore può essere pagato attraverso un libretto telematico, il libretto famiglia. Il libretto famiglia è un

Annuncio pubblicitario
libretto nominativo, che potrà essere acquistato attraverso la piattaforma informatica Inps, o presso gli uffici postali, prefinanziato con titoli di pagamento da 12 euro lordi.

Il libretto servirà per retribuire le prestazioni occasionali di:

Il lavoratore occasionale sarà retribuito, come anticipato, per ogni ora di lavoro prestata e registrata nel libretto famiglia, con

Annuncio pubblicitario
12 euro lordi. In particolare, i 12 euro comprendono:

Il lavoratore sarà pagato direttamente dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

Per accedere alle prestazioni, datori e lavoratori dovranno, in primo luogo, registrarsi in un’apposita piattaforma informatica Inps.

Il datore di lavoro-famiglia dovrà poi comunicare, entro il giorno 3 del

Annuncio pubblicitario
mese successivo allo svolgimento della prestazione, i seguenti dati:

Le comunicazioni relative al Libretto famiglia potranno essere inviate non solo attraverso la piattaforma informatica Inps, ma anche tramite il contact center Inps Inail o avvalendosi dell’aiuto di un ente di patronato.

Part time senza orario minimo

Al di fuori dei nuovi strumenti, è possibile sostituire i voucher con delle tipologie contrattuali flessibili già esistenti: una di queste è il part time svincolato dal rispetto di un

Annuncio pubblicitario
orario minimo. Tale possibilità è prevista:

Anche se non esiste un tetto minimo di ore da rispettare, va comunque indicata la precisa collocazione dell’orario di lavoro: nel contratto di lavoro dovrà essere indicato, cioè, il puntuale riferimento alla collocazione oraria con riguardo al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Per aumentare le ore di lavoro inizialmente previste da contratto devono essere inserite in un’apposita pattuizione scritta delle specifiche

Annuncio pubblicitario
clausole elastiche: le clausole elastiche, nel dettaglio, possono consentire sia l’aumento dell’orario di lavoro che la variazione della sua collocazione temporale.

Se le clausole elastiche comportano un aumento dell’orario di lavoro stabilito nel contratto comportano, nella maggior parte dei casi, una maggiorazione della paga oraria.

L’obbligo, o meno, di corrispondere la maggiorazione dipende dalle previsioni del contratto collettivo applicato: il contratto collettivo intersettoriale [1], ad esempio, prevede una maggiorazione del 15% per il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale, con l’obbligo di preavviso di almeno 2 giorni lavorativi; il lavoro supplementare, inoltre, non deve eccedere il limite del

Annuncio pubblicitario
25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Sono invece più basse, dal 3 al 4%, le maggiorazioni previste dai contratti delle pmi artigiane. Il ricorso al lavoro supplementare, però, può essere previsto solo per le seguenti causali:

La maggiorazione non è dovuta se la modifica oraria è definitiva e accettata dal lavoratore, o se viene richiesta da lui stesso.

Se gli accordi collettivi non prevedono nulla, si deve applicare una maggiorazione pari al 15%, secondo quanto stabilisce il testo unico sui contratti

Annuncio pubblicitario
[2].

Lavoro a chiamata

I lavoratori chiamati a volgere la propria attività solo saltuariamente, ad esempio nel fine settimana o durante periodi di particolare affluenza, possono essere assunti col contratto di lavoro a chiamata. Il lavoro intermittente, o a chiamata, è il contratto con cui un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro.

Esistono due distinte tipologie contrattuali di lavoro a chiamata:

Il lavoro a chiamata è ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere

Annuncio pubblicitario
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate:

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate effettive nell’arco di 3 anni, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Ad eccezione di questi settori, se il numero di giornate viene superato, il contratto a chiamata si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Annuncio pubblicitario

Inoltre, il contratto intermittente può essere stipulato solo da lavoratori:

L’assunzione del lavoratore a chiamata deve essere comunicata nelle forme ordinarie ai servizi per l’impiego della propria Regione. Inoltre, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni inferiori a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a inviare una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) competente per territorio, utilizzando il modello “Uni-intermittente“, via web, mail, app o sms.

Annuncio pubblicitario

Il trattamento economico del lavoratore a chiamata è uguale a quello di un qualsiasi lavoratore dipendente, ma è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita (salvo i casi in cui sia dovuta un’indennità per garantire la disponibilità al datore): nel dettaglio, il lavoratore ha diritto a una retribuzione oraria maggiorata delle quote di mensilità aggiuntiva.

Contratto di somministrazione

Un’altra soluzione per assumere lavoratori per brevi periodi potrebbe essere il contratto di somministrazione: in pratica, con questo contratto è l’agenzia per il lavoro ad assumere i dipendenti, che poi sono messi a disposizione dell’utilizzatore; non ci sono vincoli particolari di tempo (è possibile cessare un contratto e far riassumere il lavoratore anche il giorno successivo, senza rispettare il cosiddetto periodo cuscinetto, inoltre il contratto può essere prorogato più volte).

Questo contratto, a livello di adempimenti, è sicuramente vantaggioso per l’impresa, in quanto è l’agenzia ad assumere il dipendente e a farsi carico di tutti gli oneri connessi; tuttavia, a livello di costi è ancora più oneroso del lavoro a chiamata, in quanto bisogna aggiungere i compensi dell’agenzia al normale costo del lavoro.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui