Incidente a scuola: quando è responsabile l’insegnante

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Autore: Maura Corrado

19 giugno 2017

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro. È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.

Se, nelle ore di scuola, un alunno si fa male, la responsabilità è dell’insegnante perché si presume che sia venuto meno all’obbligo di vigilare sui bambini.

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I bambini, si sa, sono vivaci e sempre in movimento, soprattutto a scuola quando sono in compagnia degli amichetti. Anche per questo motivo, gli insegnanti devono costantemente vigilare gli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. La conseguenza è che se, nelle ore scolastiche, un alunno si fa male, per legge la responsabilità è dell’insegnante perché si presume che sia venuto meno a quell’obbligo di vigilanza di cui dicevamo, a meno che la scuola non provi il contrario [1]. A stabilirlo è il Tribunale di Pistoia

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[2].

La vicenda

I genitori di una bambina facevano causa al Comune per il danno subito dalla loro figlioletta che, mentre giocava con un pallone munito di manubrio nel giardino della scuola materna comunale, veniva tamponata da altri bambini e cadeva a terra, fratturandosi un braccio.

Gli insegnanti devono vigilare sugli alunni

Responsabilità dell’insegnante

Per legge, se un minore subisce un danno nel periodo di tempo in cui è affidato all’insegnante, si presume che il maestro non abbia rispettato l’obbligo di vigilanza a cui è tenuto (anche durante l’intervallo e quando i bambini escono dalla

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scuola). In pratica, la responsabilità del docente scatta in automatico tutte le volte in cui un alunno si fa male e il danneggiato non deve provare la causa del danno, cioè perché si è fatto male. Spetta alla scuola (o, nel nostro caso, al Comune trattandosi di un asilo comunale: si veda, a tal proposito, Lesioni a scuola: responsabilità della scuola o dell’insegnante?) provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto [3]. Ciò significa che la scuola dovrà dimostrare di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo (ad esempio, giocattoli a norma, presenza dei maestri a seconda del numero dei bambini o predisposizione di turni di gioco, ecc.).
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Gli insegnanti devono provare di non aver potuto impedire in fatto dannoso

Insegnanti: grado di vigilanza a seconda delle circostanze

Chiaramente, tale obbligo di vigilanza che ricade sugli insegnanti dipende anche dall’età dei bambini e dal tipo di attività che stanno svolgendo: è chiaro che se gli scolari stanno giocando durante la ricreazione nel parchetto della scuola dove ci sono le giostre, gli insegnanti dovranno prestare molta più attenzione rispetto a quando i bambini sono seduti in classe a scrivere un tema.

La presenza di giocattoli con ruote, atti ad essere cavalcati – come nella sentenza – non può che richiedere una vigilanza maggiore rispetto ai soli avvertimenti, considerando la possibilità di questi giochi di urtarsi reciprocamente con conseguente perdita di equilibrio di chi in quel momento li sta utilizzando.

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