La locazione a uso abitativo: quale contratto scegliere

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Autore: Ditelo Voi

18 marzo 2024

“DITELO VOI” è la rubrica dedicata ai nostri lettori. Qui vedrere pubblicati i vostri commenti, lamentele, esperienze, proposte, discussioni. Insomma, ditelo voi.. senza censura.
Inviateci i vostri scritti, scrivendo alla redazione di "La Legge per Tutti".

Non esiste un unico tipo di contratto di locazione: varie sono le forme, i vincoli e i vantaggi per l’uno o per l’altro contraente.

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Non è facile orientarsi nella scelta del contratto di locazione più conveniente. Per le locazioni di lunga durata (superiori cioè a 2 anni) esistono solo due tipologie: quelle a canone libero (con durata di iniziale 4 anni e successivi rinnovi taciti di 4 anni) e quelle invece a canone concordato (con durata iniziale di 3 anni e successivi rinnovi taciti di 2 anni). Poi ci sono le locazioni di breve durata: quelle per fini transitori, per studenti universitari e le cosiddette “locazioni brevi” (con durata non superiore a 30 giorni). In questo articolo vedremo, con riferimento alla

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locazione a uso abitativo, quale contratto scegliere analizzando le varie tipologie. Ma procediamo con ordine.

Tipi di contratto di locazione a uso abitativo

Le locazioni possono essere

Le locazioni a uso abitativo possono essere:

Prima di entrare nel dettaglio del contratto a uso abitativo, spendiamo due parole sui contratti a uso trasitorio.

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Locazione ad uso transitorio

La locazione a uso transitorio può essere stipulata solo in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato) che devono essere obbligatoriamente indicate nel contratto.

La durata è di minimo 1 mese e massimo 18 mesi non rinnovabili.

Il canone è liberamente determinato dalle parti.

Non sono presenti agevolazioni fiscali

Locazione ad uso studenti universitari

La locazione per studenti universitari ha durata di minimo 6 massimo 36 mesi;

Il canone è fissato dall’accordo territoriale tra organizzazioni sindacali, Università e associazioni degli studenti.

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Sono previste agevolazioni fiscali per il proprietario: l’imposta di registro è ridotta del 30%. Inoltre l’Irpef viene calcolato sul 59,5% del canone annuo.

Contratti di locazione a canone libero

Il contratto libero o “a canone libero” è quello in cui le parti (proprietario e inquilino) stabiliscono liberamente l’ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l’unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni più 4 di rinnovo automatico.

Il locatore può negare il rinnovo alla scadenza dei primi 4 anni solo in casi tassativamente indicati dalla legge come l’utilizzo dell’immobile per sé o per la propria famiglia, la vendita o integrale ristrutturazione dell’immobile, ecc..

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Contratti di locazione a canone concordato

Il contratto “a canone concordato” è quello con il corrispettivo stabilito in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.

Ovviamente in questo tipo di contratto il canone è inferiore ai correnti prezzi di mercato, ma lo scopo di tenere basso il canone è quello di venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere in locazione un immobile. Per questo, il legislatore ha stabilito di concedere, sia al proprietario che all’inquilino, alcuni vantaggi fiscali.

La durata della locazione è di 3 anni più 2 di rinnovo automatico. Ad ogni scadenza il contratto si rinnova di altri due anni.

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Nei contratti conformi, le parti per determinare l’ammontare del canone (così come per la durata della locazione e per molte altre condizioni contrattuali) devono fare necessariamente riferimento a uno schema contrattuale (definito dalla Legge “contratto tipo”) che viene predisposto in sede locale dalle associazioni della proprietà edilizia e da quelle degli inquilini.

Avvertenze affitto

Ecco alcune avvertenze per chi vuole stipulare un contratto abitativo.

Il contratto va fatto per iscritto. Si deve poi provvedere alla registrazione la cui spesa è posta a carico di entrambi i contraenti, ciascuno per la metà, salvo diversa pattuizione nel contratto. Se manca la registrazione il contratto viene considerato nullo.

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Nelle migliori cartolerie si troveranno già predisposti dei moduli. Nel caso si opti per il contratto “conforme”, i modelli contrattuali da utilizzare si potranno trovare presso le associazioni firmatarie degli accordi o nelle sedi dei Comuni presso i quali è stato depositato l’accordo territoriale.

Per applicare esattamente tali “modelli” occorrerà: indicare in quale area si trova l’immobile (se negli accordi il territorio comunale è stato ripartito in più aree); acquisire i valori minimo e massimo al metro quadro assegnati a quell’area (le cosiddette “fasce di oscillazione” dei Comuni ); conoscere quali sono le superfici da conteggiare (moltiplicative dei valori minimo e massimo al metro quadro, ai fini di ottenere il canone minimo e quello massimo entro i cui margini le parti potranno raggiungere l’accordo).

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Nell’ipotesi di contratto libero, la liberalizzazione del canone rende anche legittima la previsione di un aggiornamento annuale ISTAT in misura pari (non più al solo 75%, ma ) al 100% .

Sarà opportuno per il conduttore chiedere alla controparte il regolamento di condominio. Questo in quanto un regolamento condominiale vincola non solo i condomini ma anche i loro aventi causa e, nella specie, i conduttori.

Sarà ancora opportuno farsi dare un deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale, oltre che per contanti, può essere riconosciuto con libretto di deposito (postale o bancario); titoli di Stato o simili; fideiussione bancaria e/o assicurativa. Il libretto bancario è forse la forma di deposito cauzionale più usata. Oltre ad essere la più comoda per le parti contraenti (in quanto è la banca che annualmente accredita gli interessi ed è quindi difficile avere errori o contestazioni) è talvolta anche

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più renumerativa per il conduttore (a seconda, comunque, dei rapporti intercorrenti fra il cliente e l’Istituto di credito).

Un’altra forma di versamento di deposito cauzionale praticata è la consegna, da parte del conduttore, di titoli di Stato o simili. Anche questa soluzione è molto comoda: si staccano delle cedole e l’interesse è ovviamente prefissato. Occorre solo fare attenzione che i titoli abbiano scadenza non inferiore a quella del contratto di locazione per il quale vengono dati in garanzia.

La soluzione della fideiussione bancaria è praticata soprattutto dalle aziende.

È opportuno allegare al contratto la fotocopia del documento d’identità del conduttore. Si avranno così a disposizione tutti i dati, necessari ai sensi della cosiddetta legge antiterrorismo, per compilare la “denuncia di cessione fabbricati”.

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Si consiglia di redigere, al momento della consegna dell’immobile, un verbale apposito, per evitare in un futuro ogni possibile contestazione.

Inoltre, se l’immobile è di particolare pregio o contiene oggetti di arredo e/o attrezzature, è opportuno che, allegato al verbale di consegna , ci siano anche una serie di fotografie che evidenziano gli elementi di interesse delle parti.

La registrazione dell’affitto

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando le imposte dovute.

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Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).

Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.

Per la registrazione dei contratti sono previste due tipologie di tassazione:

Come si registra l’affitto

Il contratto di locazione può essere registrato:

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Passiamo ora a valutare

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quando sia più conveniente la locazione libera e quando invece la locazione conforme [2].

Dal punto di vista del locatore:

Anche qualora sussistano i requisiti delle agevolazioni fiscali per il locatore (riduzione imposte dirette, imposta di registro e imposta sugli immobili) andrà calcolato quale sia l’importo complessivo del risparmio fiscale.

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Anche se sussistano i vantaggi fiscali, essi vanno comunque confrontati alle penalizzazioni a carico del locatore, che sono le seguenti :

Avv. Luigi Maria Sanguinetto (foro di Roma) – Avv. Fulano (foro di Cosenza)

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