Quando querelare un giudice?

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Autore: AvvocatoFlash

12 luglio 2017

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A dispetto di ciò che si potrebbe credere, anche i giudici possono commettere gravi errori e possono, di conseguenza, essere querelati.

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Se è vero che ogni cittadino, che lamenta di aver subito un pregiudizio derivante da un’ingiusta sentenza, può promuovere un’impugnazione (ad esempio, se la sentenza ingiusta è stata emessa in primo grado, potrà proporre appello), è anche vero che vi sono dei casi in cui il cittadino può far valere la responsabilità del singolo giudice.

Responsabilità civile

Fino al 2015 il giudice rispondeva civilmente solo nei casi di dolo e colpa grave, cioè solamente nelle ipotesi di grave violazione di legge. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha più volte sollecitato il nostro paese ad adottare una normativa in linea con il diritto comunitario e che, soprattutto, riconoscesse la responsabilità del giudice anche nel caso – abbastanza frequente – di manifesta violazione del diritto nelle attività di interpretazione delle norme e/o di valutazione dei fatti e delle prove. E solo dopo la condanna della CGUE l’Italia ha finalmente adeguato la normativa interna al diritto comunitario

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[1].

Ad oggi, pertanto, si potrà far valere la responsabilità civile del giudice in tre ipotesi:

Beninteso, il giudice non potrà essere querelato per la sua ordinaria attività d’interpretazione delle norme e valutazione dei fatti e delle prove. In tali casi, infatti, il cittadino ha a disposizione lo strumento delle impugnazioni (appello, ricorso per cassazione).

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Il singolo, che ritiene di aver subito un danno ingiusto dovuto a dolo, colpa grave o diniego di giustizia, potrà promuovere azione di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) nei confronti dello Stato, entro il termine di 3 anni. In un secondo momento, lo Stato agirà in rivalsa nei confronti del giudice interessato per ottenere quanto sborsato a favore del cittadino. Eccezionalmente il singolo potrà promuovere azione di risarcimento danni nei confronti del giudice solamente nel caso in cui questi abbia commesso un reato nell’esercizio delle sue funzioni. Pensiamo, ad esempio, al caso in cui il giudice commetta abuso d’ufficio: in questo caso, sarà il cittadino-vittima a querelare il giudice e ad agire direttamente nei suoi confronti per il risarcimento dei danni subiti.

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Giova precisare che la richiesta di risarcimento danni potrà essere azionata solo dopo aver esperito gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione) e, in ogni caso, dopo che non è più possibile modificare il provvedimento.

Responsabilità disciplinare

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente rispetto ad altri poteri. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è posto a capo di quest’ordine e i giudici rispondono allo stesso.

Il CSM può trasferire o sospendere dall’incarico un giudice. Esso si occupa delle assunzioni, dei trasferimenti, delle assegnazioni, delle promozioni e dei provvedimenti disciplinari riguardanti i giudici.

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Allorché il giudice tenga un comportamento scorretto, si può presentare un esposto al CSM, il quale inizierà un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Sono ipotesi di illeciti disciplinari commessi nell’esercizio delle sue funzioni l’aver agevolato una parte a discapito dell’altra o il non essersi astenuto nei casi in cui avrebbe dovuto farlo quali, ad esempio, di parentela con una delle parti.

Vi sono poi ipotesi di illeciti disciplinari commessi al di fuori delle funzioni (ad esempio, frequentare una persona sottoposta a procedimento penale) o illeciti disciplinari conseguenti a reato (ad esempio, condanna divenuta irrevocabile).

Responsabilità penale

Il giudice, al pari di ogni altro cittadino, deve rispettare le norme della comune convivenza. In altri termini, se commette un omicidio non sarà scriminato in quanto giudice ma andrà incontro alle stesse sanzioni cui sono soggetti gli altri.

Riguardo ai reati connessi alla sua speciale funzione, invece, il giudice è soggetto alle norme che si applicano ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Non è prevista, ad oggi, alcuna norma penale che sanzioni specificatamente il giudice.

L’unica particolarità è di natura processuale. Il processo in cui è parte un giudice si svolge in una circoscrizione differente da quella in cui il giudice interessato presta il servizio. In termini pratici, un giudice del distretto di Firenze dovrà essere sottoposto a procedimento nel distretto di Perugia.

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