Invalidità civile e accompagnamento, devo dichiararli?

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Autore: Noemi Secci

28 giugno 2017

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

La pensione d’invalidità civile e l’assegno di accompagnamento devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi?

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Invalido al 100%, percepisco la pensione d’invalidità e l’assegno di accompagnamento: devo inserirli nel 730?

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Redditi (che sostituisce il modello unico) deve sapere che non tutti gli introiti percepiti devono essere inseriti in dichiarazione.

Alcuni redditi, difatti, non devono essere inseriti in quanto già assoggettati a tassazione separata a titolo d’imposta: è il caso del tfr, il trattamento di fine rapporto, che viene tassato in modo differente e non va dichiarato, poiché si tratta di un reddito formatosi in più anni che, se assoggettato all’imposta nell’anno di percezione, penalizzerebbe ingiustamente il lavoratore.

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Vi sono poi dei redditi che non devono essere dichiarati in quanto esenti da imposizione: questo è il caso della pensione d’invalidità e dell’assegno di accompagnamento, delle prestazioni di assistenza che, in base alle previsioni del testo unico delle imposte sui redditi, non vanno assoggettate a tassazione.

Non tutte le prestazioni destinate agli invalidi, però, sono esenti, in quanto alcune non sono prestazioni meramente assistenziali, ma derivanti dal rapporto assicurativo con l’Inps: parliamo, in particolare, dell’assegno ordinario d’invalidità, che è tassato normalmente.

Facciamo allora, per non confonderci, un breve punto della situazione sulle prestazioni, esenti da dichiarazione e non, destinate agli invalidi.

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Assegno di accompagnamento

L’assegno di accompagnamento è una prestazione di assistenza, pari a 515,43 euro mensili, prevista per chi è invalido al 100% e:

L’assegno è erogato a prescindere dal reddito dell’interessato ed è esente da imposizione, quindi non va dichiarato nel 730 o nel modello redditi.

Pensione per invalidi civili totali

La pensione destinata agli invalidi civili totali è pari a 279,47 euro mensili: possono percepirla soltanto coloro che possiedono un’

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invalidità del 100% e possiedono un reddito annuo non superiore a 16.532,10 euro.

Anche questa pensione è esente da tassazione e non va inserita nella dichiarazione dei redditi.

Assegno di assistenza

L’assegno di assistenza, o pensione per invalidi civili parziali, ammonta ugualmente a 279,47 euro mensili, ma il limite di reddito annuo per ottenerla è pari a 4.800,38 euro. Possono ottenere questa pensione coloro che possiedono un’invalidità dal 74% al 99%. Anche l’assegno di assistenza è esente da tassazione.

Assegno ordinario d’invalidità

L’assegno ordinario d’invalidità, invece, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi: non si tratta, difatti, di una prestazione puramente assistenziale, ma di una prestazione che trova il suo fondamento nel rapporto assicurativo con l’Inps. Sono difatti necessari 5 anni di contribuzione per ottenerlo, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.

L’assegno ordinario di invalidità non va confuso, dunque, con la pensione d’invalidità: mentre quest’ultima è una prestazione di assistenza per cui non è richiesto il possesso di contributi previdenziali, l’assegno ordinario è una prestazione economica legata ai contributi posseduti. L’assegno, inoltre, è riconosciuto con dei presupposti differenti: è erogato, difatti, a chi possiede un’infermità fisica o mentale che determini una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.

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