Si possono parcheggiare bici e motorini nell’androne del palazzo?

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Autore: Redazione

29 giugno 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Lasciare biciclette e motorini, nella misura in cui non impedisca ai condomini di utilizzare tale spazio, non è vietato dal codice civile.

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Ogni edificio condominiale è composto da parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini (gli appartamenti) e di altre appartenenti tutti (le cosiddette parti comuni). L’androne rientra in questa seconda categoria; pertanto ogni condomino ha, su di esso, un diritto di pari utilizzo. Sulla base di questa logica deduzione, alcuni condomini utilizzano l’ingresso del palazzo per depositare biciclette o motorini e tenerli al riparo durante la notte. Ma è legittimo questo comportamento? Si possono parcheggiare bici e motorini nell’androne del palazzo?

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La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare a prima vista. Cerchiamo di trovare quindi una soluzione a questo problema che riguarda molti condomini.

Prima di spiegare se è possibile lasciare bici e moto nell’androne del palazzo, occorre spiegare cosa prevede il codice civile in tema di utilizzo delle parti comuni. La regola generale [1] vuole che gli spazi comuni – tra cui appunto l’androne – possano essere utilizzati da tutti i condomini senza però che ciò possa impedire agli altri di farne un pari uso e senza alterarne la destinazione. Quindi, l’uso di pianerottoli e altre parti di proprietà di tutti i condomini può avvenire solo nel rispetto di tali due condizioni:

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Il concetto di «pari uso» non va inteso nel senso di «uso identico» perché l’identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni comproprietario di fare della cosa comune un uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio. Se, ad esempio, Tizio monta un’antenna satellitare sul tetto dell’edificio, è chiaro che Caio non potrà sistemare la sua nello stesso posto, ma ben potrà farlo in un altro, e così anche tutti gli altri condomini; in questo caso, quindi, non è violato il pari uso.

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Più importante, almeno ai nostri fini, è il divieto di «alterare la destinazione d’uso» della parte comune condominiale. L’androne non nasce come luogo di parcheggio di bici o motociclette, sicché chi le lascia all’interno del palazzo, sebbene negli spazi comuni, come appunto il pianerottolo del piano terra o anche quello del piano adiacente al proprio appartamento, commette illecito. In pratica non si può parcheggiare la bici o il motorino nell’androne non tanto perché questo comportamento impedisce agli altri proprietari il medesimo utilizzo (sebbene è difficile pensare che, all’interno di un pianerottolo, possano trovare spazio diversi motocicli), ma perché ciò finisce per alterare la destinazione cui tale spazio è rivolta: quella cioè di accogliere i condomini e i loro ospiti.

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Non è quindi consentito occupare stabilmente il pianerottolo e l’androne con biciclette, motorini e altri oggetti non destinati ad abbellire tale parte comune. In un precedente giurisprudenziale [2] è stato chiarito che l’androne di un edificio deve essere adibito esclusivamente alla sua destinazione naturale, ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi. Solo una diversa volontà dell’assemblea potrebbe prevedere il contrario. Pertanto, se un inquilino, in assenza di una specifica autorizzazione, parcheggia abitualmente ed abusivamente la moto nell’androne, gli altri condomini possono ricorrere in tribunale, affinché il giudice inibisca l’utilizzazione di quello spazio a garage per il ricovero di mezzi di trasporto.

In ogni caso, per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea può modificare la destinazione d’uso di una o più parti comuni. Quando la volontà dei condomini è quella di trarre da certi spazi comuni un vantaggio diverso, magari più consono alle esigenze quotidiane odierne e diverse da quelle inizialmente esistenti all’epoca della costruzione dell’edificio, è possibile sottoporre all’assemblea la modifica di certe destinazioni. Solo in questo modo è possibile lasciare parcheggiate bici e moto nell’androne.

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