Cosa significa notifica atti giudiziari

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Autore: Angelo Forte

18 luglio 2017

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Una guida per conoscere le modalità di notificazione al cittadino degli atti relativi al processo civile.

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Parlare di notifica degli atti giudiziari in ambito civile significa fare riferimento a quel procedimento con cui si porta a conoscenza delle altri parti coinvolte in un processo civile gli atti ad esso relativi.

Le modalità di notifica degli atti del processo civile.

La notifica degli atti giudiziari si esegue consegnando al destinatario (o ad altri soggetti come si vedrà in seguito), da parte dell’

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ufficiale giudiziario, copia dell’atto originale da notificarsi che riporta in calce la data in cui la notifica avviene e le modalità con le quali la stessa viene eseguita (cosiddetta relata di notificazione compilata dallo stesso ufficiale giudiziario).

L’originale dell’atto viene restituito, con l’attestazione dell’avvenuta notificazione e delle relative modalità, al soggetto che ha richiesto la notificazione.

La notifica degli atti giudiziari relativi al processo civile avviene concretamente nei seguenti modi:

La notifica è la procedura che assicura che un atto giudiziario giunga a conoscenza del cittadino

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Le notifica per irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

La legge [3] stabilisce che la notifica degli atti giudiziari nel caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, dei parenti, conviventi, addetti alla casa, ufficio o azienda, portiere o vicini di casa avvenga da parte dell’ufficiale giudiziario:

L’

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ufficiale giudiziario dovrà, nella relata di notificazione che è trascritta sulla copia dell’atto da notificarsi, spiegare i motivi per cui non ha potuto consegnare l’atto nelle mani proprie del destinatario o nelle mani degli altri soggetti indicati in precedenza e dare atto di aver compiuto tutte le formalità imposte dalla legge (deposito nella casa comunale, affissione di avviso ed invio di raccomandata a.r. di avviso al destinatario dell’atto).

Alla notificazione provvede per legge l’ufficiale giudiziario

Chi esegue la notificazione degli atti giudiziari civili

La legge [4] stabilisce che nell’ambito civile la notificazione sia eseguita dal’’ufficiale giudiziario

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su richiesta di parte (cioè delle parti coinvolte in un processo) oppure del pubblico ministero o anche del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario competente ad eseguire la notificazione (al quale deve rivolgersi il soggetto che chiede che la notificazione sia eseguita) è sia quello addetto all’ufficio giudiziario a cui l’atto da notificare si riferisce, sia anche l’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio giudiziario del luogo dove la notificazione dovrà essere eseguita.

L’ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione:

  1. personalmente (cioè recandosi presso il luogo dove eseguire la notifica),
  2. oppure avvalendosi del servizio postale: l’ufficiale giudiziario potrà notificare avvalendosi del servizio postale senza alcun limite solo se i destinatari dell’atto risiedano nel territorio di sua competenza (coincidente con il territorio di competenza del tribunale o della corte di appello presso cui esercita la sua attività), altrimenti se i destinatari risiedano fuori dal territorio di sua competenza, la notificazione per posta dell’atto potrà essere valida solo se l’atto da notificare si riferisca ad un processo o ad un affare di competenza dell’ufficio giudiziario (corte d’appello, tribunale o giudice di pace) al quale è addetto l’ufficiale giudiziario;
  3. la notificazione a mezzo del servizio postale [5] si esegue utilizzando le classiche buste verdi in cui viene chiusa la copia dell’atto originale da notificarsi: materialmente, poi, toccherà all’agente postale del luogo di notifica portare l’atto al destinatario e consegnarlo personalmente oppure a parenti, conviventi oppure al portiere o ad addetti alla casa o all’ufficio o all’abitazione e redigere la relata di notificazione con la data e le modalità attraverso cui la notificazione è stata eseguita (curando anche, in assenza del destinatario o degli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto, di depositare l’atto in giacenza presso l’ufficio postale dandone avviso al destinatario perché lo possa ritirare)
  4. e, quindi, se si deve ad esempio notificare a persona residente a Roma un atto relativo ad un processo in corso dinanzi al tribunale di Milano, si dovrà o richiedere la notificazione per posta all’ufficiale giudiziario addetto agli uffici giudiziari di Milano, oppure la notificazione da eseguirsi direttamente da parte dell’ufficiale giudiziario addetto agli uffici giudiziari di Roma.

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