Successione: se la banca non chiude il conto che si fa?

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Autore: Redazione

21 luglio 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

È legale che una banca con una successione già chiusa e accettata da tutti gli eredi non chiuda conto corrente e titoli?

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L’apertura della successione sul conto corrente nonché sul conto deposito titoli del suocero del lettore comporta una situazione di comunione ereditaria sul credito costituito dal controvalore economico di tali cespiti, regolata in base alle quote di eredità spettanti a ciascun erede e risultanti dalla dichiarazione di successione già presentata. Quest’ultima è un adempimento esclusivamente di ordine fiscale che non comporta, di per sé, alcuna accettazione dell’eredità né, per regola generale, alcun tipo di automatica divisione dei beni presenti all’interno dell’asse ereditario nonostante in essa siano indicate le quote di spettanza di ciascun erede sui cespiti del defunto. Pertanto, nonostante vi siano già stati degli atti di divisione di altri conti correnti che hanno comportato l’accettazione tacita dell’eredità, gli altri beni eventualmente presenti nell’asse ereditario costituiscono a tutti gli effetti una comunione ereditaria ancora da sciogliere. A tale principio generale non fanno eccezione i crediti del defunto come, in ipotesi, quello costituito dal diritto alla liquidazione delle somme depositate sul conto corrente e del controvalore dei titoli presenti nel deposito amministrato. Come ha chiarito, infatti, la giurisprudenza della Cassazione

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[1], i crediti del defunto entrano a far parte della comunione ereditaria – come avviene per tutti gli altri beni mobili e immobili – e non si dividono automaticamente fra i chiamati all’eredità. Sulla scorta di tale insegnamento, molte banche sono solite non acconsentire alla liquidazione della singola quota a un erede in assenza della contemporanea e analoga richiesta da parte degli altri. Ciò sulla scorta del più generale principio che vuole, per la divisione di qualsivoglia bene, il consenso espresso da parte di tutti i condividenti nonché del timore della banca di vedersi imputate responsabilità all’atto del singolo pagamento effettuato nelle mani di un coerede da parte di uno o più degli altri aventi diritto. Tale prassi ha ricevuto, oltretutto, l’avallo anche dell’Arbitro Bancario e Finanziario
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[2], pertanto risulterebbe avere scarso successo la via del reclamo presso l’Istituto Bancario o direttamente presso l’autorità da ultimo menzionata.

Si consiglia pertanto, in mancanza della contemporanea partecipazione degli altri coeredi alle operazioni di liquidazione e pagamento presso lo sportello bancario, di procurarsi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ciascun coerede nella quale viene dato atto della propria qualità di erede e della relativa percentuale di partecipazione all’asse ereditario nonché dell’autorizzazione alla liquidazione delle altre quote con liberazione della banca da responsabilità circa i pagamenti effettuati nei confronti degli altri eredi. Se la banca dovesse continuare a richiedere la contemporanea presenza di tutti gli eredi alla liquidazione del conto corrente e dei titoli si potrà quindi valutare la percorribilità del ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario per illegittimo ritardo dell’Istituto creditizio nella liquidazione del dovuto. In altra decisione adottata da tale ultima autorità si è sanzionato infatti il comportamento della banca che, nonostante l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione atta a consentire i pagamenti, opponeva il rifiuto agli eredi del defunto già intestatario del conto corrente.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Enrico Braiato

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