Diffida ad adempiere: cos'è e come si scrive

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Autore: Redazione

26 ottobre 2012

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Differenza tra diffida e sollecito di pagamento: ecco come si scrive una diffida ad adempiere.

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Spesso si confonde un normale sollecito di pagamento con la diffida ad adempiere, quando invece si tratta di due concetti completamente diversi soprattutto nelle conseguenze.

Il sollecito o richiesta di pagamento è una lettera che il creditore di una determinata prestazione non eseguita (per es. il pagamento di una somma di denaro, la consegna di un bene) invia al debitore, con cui gli si ricorda di adempiere un debito scaduto. Si dice, a riguardo, che dalla data di ricevimento della lettera, il debitore è “costituito in mora” e su di esso gravano obblighi risarcitori particolarmente rilevanti nel caso di sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione

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[1].

Al contrario, la diffida ad adempiere è considerata una vera e propria forma di autotutela concessa dalla legge al creditore, senza costringere quest’ultimo a dover richiedere l’intervento del Tribunale: egli infatti può, con una dichiarazione scritta indirizzata alla parte inadempiente, intimare a quest’ultima di eseguire la prestazione entro un termine congruo non inferiore a 15 giorni. La lettera, in questo caso, contiene l’espresso avvertimento che, qualora in tale termine, non avvenga spontaneamente l’esecuzione della prestazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto (ossia “sciolto”), senza bisogno di una sentenza del tribunale che produca tale effetto

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[2]. Se nella lettera manca tale avviso, allora l’effetto della risoluzione non si produce, il contratto resta in piedi e la dichiarazione inviata dal creditore si considera come un semplice sollecito di pagamento.

La conseguenza della risoluzione del contratto è che entrambe le parti restano libere dall’eseguire le proprie prestazioni, ma chi si sia macchiato dell’inadempimento deve risarcire gli altrui danni.

La logica della diffida ad adempiere è dunque che il creditore non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, altrimenti perderebbe proprio interesse all’esecuzione della prestazione da parte del debitore.

La volontà del creditore di considerare, in caso di inadempimento, il contratto definitivamente risolto deve essere esplicita e risultare nella stessa lettera (e non in una successiva

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[3])

Come intimare un pagamento

Non per qualsiasi tipo di inadempimento da parte del debitore si può far ricorso alla diffida ad adempiere: si può ricorrere a questo strumento solo per inadempimenti, imputabili al debitore, che non siano di scarsa importanza. Per esempio, il venditore di una casa non potrà intimare una diffida ad adempiere se l’acquirente abbia dimenticato di pagare solo una singola rata di valore minimo rispetto all’intero corrispettivo pattuito.

La diffida ad adempiere costituisce soltanto una

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facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, la quale può in alternativa ricorrere al giudice perché pronunci la risoluzione del contratto con una sentenza, dopo aver accertato l’altrui inadempimento di non scarsa importanza [4].

Per scaricare gratis la FORMULA di una diffida ad adempiere, vai alla sezione “Formule” di questo portale, alla pagina:

Formula: Diffida ad adempiere

Elementi della diffida ad adempiere

La parte adempiente può intimare alla controparte, per iscritto, di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente il termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Questo significa che:

Intimazione all’adempimento formulata per iscritto

La diffida ad adempiere deve essere intimata in forma scritta e, pertanto, purché persegua lo scopo, può essere formulata a mezzo di

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raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata. Affinché la diffida produca (quale conseguenza in ipotesi di mancato adempimento, da parte del destinatario della medesima, ed entro la scadenza del termine assegnato) la risoluzione automatica del contratto, occorre che l’intimazione, formulata per iscritto, sia palese e indubbia. Pertanto, una diffida che contenga il mero avvertimento che in ipotesi di inadempimento si agirà in via legale per la risoluzione, non potrà sussumersi sotto l’alveo dell’istituto in commento.

Assegnazione di un termine “congruo”

Quanto al termine che una parte assegna all’altra per adempiere, il legislatore del codice civile ha preteso che sia “congruo”, statuendo nel contempo che non può essere inferiore a quindici giorni, facendo salva la facoltà di intimare un termine inferiore, laddove esso sia stato stipulato tra le parti oppure sia previsto dagli usi. Nel contempo, i quindici giorni possono rivelarsi in concreto non congrui affinché l’intimato possa adempiere.

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Secondo la Cassazione, la regola secondo la quale il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere non può essere inferiore a quindici giorni, non è “assoluta”, potendosi assegnare anche un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi.

Ammonimento

L’intimazione deve contenere l’ammonimento che, decorso inutilmente il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto automaticamente, perdendo quindi gli effetti giuridici automaticamente.

In merito all’intimante-ammonente, questi viene identificato dal legislatore nel creditore, che è soggetto titolare della prestazione. Lo stesso è in facoltà di diffidare la controparte sia personalmente che attraverso un proprio rappresentante munito di procura.

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