Assegno d’invalidità, quanto spetta se non lavoro?
Se il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario d’invalidità viene licenziato, la prestazione spetta senza riduzioni?
Percepisco un buono stipendio e il mio assegno d’invalidità, ormai definitivo, è difatti dimezzato: se l’azienda mi licenzia l’assegno spetta per intero?
L’assegno ordinario d’invalidità, che spetta, in presenza di determinati requisiti contributivi (almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquennio), agli invalidi oltre i 2/3, è ridotto per chi possiede redditi da lavoro.
I redditi da lavoro, difatti, sono cumulabili parzialmente con l’assegno d’invalidità ordinario, nella seguente misura:
- se il reddito da lavoro è fino a 4 volte il minimo Inps (pari a 501,89 euro mensili), cioè sino a 098,28 euro annui, l’assegno è cumulabile al 100%;
- se il reddito da lavoro è superiore a 4 volte il minimo Inps, cioè da 098,28 euro annui sino a 32.622,85 euro annui, l’assegno è cumulabile al 75%, cioè è ridotto del 25%;
- se il reddito da lavoro è superiore a 4 volte il minimo Inps, cioè da 622,85 euro annui in poi, l’assegno è cumulabile al 50%, cioè è dimezzato.
La somma dei redditi, però, non può essere inferiore a quella che spetterebbe al lavoratore se fosse rimasto nei limiti della fascia precedente.
Si deve applicare anche una seconda riduzione se, nonostante la decurtazione, l’assegno resta comunque superiore al trattamento minimo e l’anzianità contributiva è inferiore a 40 anni
Indice
Assegno ordinario d’invalidità per chi smette di lavorare
Se la persona che percepisce l’assegno ordinario d’invalidità smette di lavorare, quindi non esiste più un reddito da lavoro che si somma all’assegno, la prestazione non viene più decurtata, ma spetta per intero.
Bisogna però fare attenzione nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, spetti la
Compatibilità dell’assegno ordinario d’invalidità con la disoccupazione
L’assegno ordinario d’invalidità, a differenza della pensione d’invalidità civile, è incompatibile con l’indennità di disoccupazione: tuttavia, grazie a una nota sentenza della Corte Costituzionale [1], è possibile, per il disoccupato, scegliere tra il sussidio di disoccupazione e l’assegno d’invalidità ordinario.
Il diritto di opzione è stato riconosciuto anche da una successiva circolare dell’Inps [2], nella quale l’istituto si è conformato alle previsioni della sentenza della Corte Costituzionale: il lavoratore è libero, dunque, di scegliere il trattamento più conveniente, tra disoccupazione e invalidità ordinaria. L’opzione, peraltro, è valida anche per l’indennità di mobilità e per le indennità analoghe alla Naspi (come Asdi e Dis Coll), egualmente incompatibile con l’assegno d’invalidità ordinario.