Come chiedere copia delle cartelle esattoriali con l’e-mail

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Autore: Carlos Arija Garcia

02 settembre 2017

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Il contribuente ha diritto di accesso anche attraverso Pec agli atti amministrativi in possesso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

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L’Agenzia delle Entrate Riscossione è obbligata a mostrare gli atti amministrativi in suo possesso al contribuente che ne facesse richiesta via posta elettronica certificata (Pec). Ovviamente, solo le cartelle esattoriali emesse nei confronti del richiedente.

Secondo quanto stabilito da una sentenza del Tar Campania [1], chi sospetta di avere un debito tributario o ha ricevuto un avviso di fermo o un pignoramento, senza però ricordare a quali precedenti avvisi si riferiscano, può chiedere anche via Pec all’Agenzia delle Entrate Riscossione

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di esibirgli tutta la documentazione.

L’Agente della riscossione dovrà soddisfare la richiesta entro un mese. Diversamente, al contribuente può presentare ricorso al tribunale amministrativo contro il silenzio dell’Agenzia, trattandosi, dopo la scomparsa di Equitalia, di un ente pubblico.

Insomma, l’accesso agli atti è un diritto del cittadino che intende conoscere i propri debiti con l’erario. Erano stati, del resto, anche il Tar Lazio [2] e il Consiglio di Stato [3] a precisare questo importante punto di diritto.

Se il contribuente che vuole ricostruire la propria situazione debitoria fa una richiesta generica, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe semplicemente mostrare l’estratto di ruolo. Tuttavia, si tratta di un atto interno (prodotto dagli uffici e dai terminali dell’Agenzia) e che, pertanto, in caso di contenzioso tra le parti, non avrebbe alcun valore di prova. Questo, per ovvie ragioni, si tradurrebbe in un

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vantaggio per il contribuente, non potendo il Fisco dimostrare, con prove genuine, il proprio credito.

Comunque, è sempre meglio chiedere tutta la documentazione, e quindi anche tutti gli atti del procedimento di notificazione, cioè:

Il contribuente potrà chiedere di visionare gli originali che, comunque, per ovvie ragioni, non potranno essergli rilasciati.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha, peraltro, il dovere di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento. In più, ha l’obbligo di esibire questi documenti su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

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Trenta giorni per rispettare il diritto di accesso

Entro un mese, l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve consegnare al contribuente la copia di tutte le cartelle di pagamento che lo riguardano, dopo che l’interessato ha avanzato la richiesta. Richiesta che, come detto, può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata e che dovrà contenere gli estremi del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita) per frugare ogni dubbio sulla sua identità. Non è necessario allegare un documento, visto che già la Pec garantisce l’identità del mittente.

Fatto ciò, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si può trincerare dietro una presunta genericità della domanda. Infatti, la legge sulla

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trasparenza amministrativa [4] vale anche per gli ex esattori ed impone l’esibizione dei documenti quando il cittadino abbia «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». E quale interesse può essere più diretto della situazione debitoria a carico del contribuente che magari sta preparando una causa contro il Fisco?

Non può essere dunque riconosciuta alcuna discrezionalità all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che non può valutare se la richiesta del contribuente sia o meno meritevole: la copia della cartella di pagamento costituisce di per sé uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e l’Agente della riscossione non può affatto sindacare le scelte difensive messe in atto da un privato.

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