Cosa si intende per assistenza sociale e previdenza sociale?

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Autore: Chiara Pezza

11 agosto 2017

Avvocato, laureata con lode in Giurisprudenza, specializzata in professioni legali. Collabora con diverse testate online, ed ha lavorato presso il Ministero di Giustizia (Ufficio Studi e Ricerche Internazionali, Dipartimento Giustizia Minorile) ed il Comune di Cagliari (istruttore amministrativo-contabile, Servizio Civile Nazionale). Segretario regione Sardegna Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, parla fluentemente inglese e spagnolo.

Quando si parla di welfare, i termini assistenza sociale e previdenza sociale hanno significati differenti: vediamo quali sono.

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Assistenza sociale e previdenza sociale: il ruolo statale

Nel nostro ordinamento, sullo stato ricade l’obbligo di garantire un adeguato benessere socio-economico ai cittadini. Per ottenere questo risultato, lo stato ha quindi l’obbligo di attivarsi concretamente, mediante appositi interventi erogati per sostituire, integrare oppure ripristinare la capacità economica di ciascuno. Vengono pertanto attivati gli istituti di assistenza e previdenza sociale, che andiamo a vedere separatamente.

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Assistenza sociale: cosa significa il termine

L’assistenza sociale consiste in prestazioni di varia natura, indirizzate al sostegno di ogni persona che si trovi in uno stato di bisogno. Non rileva il fatto che la persona che necessiti di assistenza sia un lavoratore o meno.

Siamo quindi all’interno di quel sistema di sicurezza sociale, detto anche welfare, che si riferisce al complesso di attività – a preminenti fini di solidarietà, naturalmente – con cui lo stato fornisce ai cittadini una serie determinata di prestazioni. Queste prestazioni possono essere di diverso genere, a seconda delle concrete esigenze, in quanto possono aversi prestazioni di ordine assistenziale ma anche previdenziale, ed in alcune ipotesi di beneficenza. Il fine di queste erogazioni è garantire ai cittadini una “stabile e completa libertà dal bisogno”, consentendo loro un effettivo godimento dei diritti civili e politici, così come riconosciuti e tutelati dalla nostra costituzione. L’intervento assistenziale è un atto discrezionale dell’autorità amministrativa, ed anche sotto questo aspetto si distingue dalla prestazione previdenziale, che costituisce invece un diritto soggettivo.

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Previdenza sociale: la definizione e le assicurazioni sociali

La previdenza sociale, invece, è uno strumento di politica sociale, destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti che siano esposti ed economicamente indifesi, in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano. È pertanto riservato alle classe dei lavoratori e delle lavoratrici, che fruiscono di determinate prestazioni con la finalità specifica di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi lesivi previsti ed individuati dal legislatore.

La previdenza sociale, in concreto, è realizzata mediante lo strumento attuativo delle assicurazioni sociali Inail ed Inps, che non perseguono scopi di lucro: l’assicurazione ha un

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carattere collettivo sia per la definizione dei rischi e delle prestazioni che per l’iscrizione dei soggetti protetti.

Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è basato su un fondo alimentato dai contributi assicurativi: versati in parte dal soggetto assicurato, ed in parte dal datore di lavoro, possono essere eventualmente integrati dallo Stato.

I rischi assicurati sono rappresentati dalle seguenti ipotesi: infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità o inabilità al lavoro, tubercolosi, disoccupazione involontaria, vecchiaia.

E’ evidente che le assicurazioni sociali, essendo dirette alla copertura di determinati rischi (e solo di questi rischi specifici

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) erogano le prestazioni economiche e sanitarie quando il rischio si è realizzato, ossia quando il soggetto diventa – a seconda dei casi – malato, infortunato, invalido o disoccupato: l’intervento ha quindi una funzione ed un carattere di natura riparatoria, di un danno in atto che si è quindi già verificato. Di conseguenza, l’intervento stesso risulta privo di una reale efficacia preventiva del danno stesso, poiché viene erogato solamente a posteriori, e si concretizza in un contributo previdenziale che reintegra lo stato di bisogno del lavoratore, derivante dalla perdita di guadagno dovuta, a sua volta, al verificarsi della malattia o dell’infortunio (o delle altre ipotesi).

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