Dove si depositano gli atti giudiziari
Gli atti processuali si depositano presso le cancellerie degli uffici giudiziari competenti, entro termini ben stabiliti dalla legge.
Chi agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti, così come chi si difende qualora convenuto, deve adempiere ad una serie di formalità, soprattutto con riferimento agli atti processuali predisposti. In questo articolo vedremo nel dettaglio dove si depositano gli atti giudiziari, entro quali termini, e cosa comporta il deposito in oggetto.
Indice
L’atto di citazione
L’atto di citazione [1]
Una volta notificata la citazione alla controparte, l’attore ha dieci giorni di tempo (o cinque, se i termini sono abbreviati) per costituirsi in giudizio.
La costituzione in giudizio è l’atto a mezzo del quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo, e consiste nel
La comparsa di costituzione e risposta
Chi deve difendersi in un processo civile (il cosiddetto convenuto) si costituisce in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e risposta almeno venti giorni prima (o dieci, se i termini sono abbreviati) dell’udienza fissata per la comparizione delle parti (ed indicata nell’atto di citazione). La costituzione in giudizio del convenuto avviene mediante deposito, presso la
La costituzione in appello
La costituzione delle parti in appello, qualora venga impugnata la sentenza con la quale è stato definito il primo grado di giudizio, avviene sempre con il deposito degli atti difensivi nelle cancellerie dei giudici competenti, con gli stessi termini previsti per il primo grado
Il giudizio in Cassazione
Qualora la sentenza pronunciata in grado d’appello o in unico grado sia stata oggetto di ricorso per Cassazione al fine di essere annullata, il deposito del ricorso (già notificato alla controparte) e degli altri documenti (copia autentica della sentenza impugnata e eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio) deve avvenire presso la cancelleria della Corte, entro venti giorni dall’ultima notificazione effettuata. Se l’altra parte vorrà contraddire, il relativo controricorso andrà notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e poi depositato, nei venti giorni successivi, sempre presso la cancelleria della Corte
I procedimenti introdotti con ricorso
Alcuni procedimenti (come quelli in materia di lavoro) si introducono con ricorso, ossia con un atto prima depositato nella cancelleria del giudice competente e poi notificato alla controparte, congiuntamente al decreto con il quale il giudice adito fissa l’udienza di comparizione delle parti, entro dieci giorni dalla pronuncia dello stesso [6].
La controparte che intenda difendersi dovrà costituirsi depositando in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza, la propria memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le sue domande e le eccezioni di merito non rilevabili dal giudice, e sono indicati i mezzi di prova di cui intenda avvalersi [7].