Dove si depositano gli atti giudiziari

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Autore: Serenella Zanfini

30 settembre 2017

Avvocato presso il foro di Cosenza. Esperta in diritto civile, diritto commerciale, successioni e diritto di famiglia. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Gli atti processuali si depositano presso le cancellerie degli uffici giudiziari competenti, entro termini ben stabiliti dalla legge.

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Chi agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti, così come chi si difende qualora convenuto, deve adempiere ad una serie di formalità, soprattutto con riferimento agli atti processuali predisposti. In questo articolo vedremo nel dettaglio dove si depositano gli atti giudiziari, entro quali termini, e cosa comporta il deposito in oggetto.

L’atto di citazione

L’atto di citazione [1]

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è l’atto processuale con il quale si propone la domanda nel processo civile. Per il suo tramite, chi agisce per far valere un suo diritto (l’attore) si rivolge direttamente sia alla controparte, invitandola a comparire in giudizio ad un’udienza predeterminata, sia al giudice, chiedendogli una pronuncia sulla controversia descritta (si pensi al danneggiato da un sinistro stradale che agisca per ottenere il risarcimento dei danni subiti).

Una volta notificata la citazione alla controparte, l’attore ha dieci giorni di tempo (o cinque, se i termini sono abbreviati) per costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio è l’atto a mezzo del quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo, e consiste nel

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deposito, presso la cancelleria del giudice competente, del proprio fascicolo (contenente la citazione e i documenti offerti in comunicazione), e della cosiddetta nota di iscrizione a ruolo, che è l’atto che deve essere presentato affinché il cancelliere possa iscrivere la causa nel registro in cui vengono elencati i procedimenti pendenti dinanzi all’ufficio giudiziario (il ruolo generale) [2].

La comparsa di costituzione e risposta

Chi deve difendersi in un processo civile (il cosiddetto convenuto) si costituisce in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e risposta almeno venti giorni prima (o dieci, se i termini sono abbreviati) dell’udienza fissata per la comparizione delle parti (ed indicata nell’atto di citazione). La costituzione in giudizio del convenuto avviene mediante deposito, presso la

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cancelleria del giudice competente, del proprio fascicolo (contenente la comparsa, la procura, i documenti offerti in comunicazione e la copia della citazione notificata), ed eventualmente della nota di iscrizione a ruolo, se l’attore non l’ha presentata [3]. La costituzione può anche avvenire all’udienza fissata, ma costituendosi così tardivamente il convenuto perde la possibilità di porre in essere alcuni atti (come la proposizione di un’ulteriore domanda al giudice, quella riconvenzionale).

La costituzione in appello

La costituzione delle parti in appello, qualora venga impugnata la sentenza con la quale è stato definito il primo grado di giudizio, avviene sempre con il deposito degli atti difensivi nelle cancellerie dei giudici competenti, con gli stessi termini previsti per il primo grado

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[4].

Il giudizio in Cassazione

Qualora la sentenza pronunciata in grado d’appello o in unico grado sia stata oggetto di ricorso per Cassazione al fine di essere annullata, il deposito del ricorso (già notificato alla controparte) e degli altri documenti (copia autentica della sentenza impugnata e eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio) deve avvenire presso la cancelleria della Corte, entro venti giorni dall’ultima notificazione effettuata. Se l’altra parte vorrà contraddire, il relativo controricorso andrà notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e poi depositato, nei venti giorni successivi, sempre presso la cancelleria della Corte

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[5].

I procedimenti introdotti con ricorso

Alcuni procedimenti (come quelli in materia di lavoro) si introducono con ricorso, ossia con un atto prima depositato nella cancelleria del giudice competente e poi notificato alla controparte, congiuntamente al decreto con il quale il giudice adito fissa l’udienza di comparizione delle parti, entro dieci giorni dalla pronuncia dello stesso [6].

La controparte che intenda difendersi dovrà costituirsi depositando in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza, la propria memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le sue domande e le eccezioni di merito non rilevabili dal giudice, e sono indicati i mezzi di prova di cui intenda avvalersi [7].

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