Flash mob: servono autorizzazioni?
In Italia è lecito organizzare raduni e manifestazioni anche senza autorizzazione del Questore purché pacifiche, lecite e prive di scopo di lucro.
Di questi tempi vanno di moda i flash mob: si tratta di raduni lampo che, con la stessa facilità con cui si costituiscono, altrettanto rapidamente si dissolvono. Organizzati su internet o coi cellulari, i partecipanti concordano di trovarsi in un determinato luogo, ad un prefissato orario, per svolgere – in modo del tutto improvviso e a sorpresa – attività insolite come, ad esempio, un balletto o uno slogan. Il fatto però di svolgersi in luoghi pubblici (ad esempio una piazza) o privati aperti al pubblico (ad esempio un centro commerciale o in un ampio parcheggio) pone il problema se
Secondo la Suprema Corte non è necessario ottenere permessi dal Comune o dal Questore per organizzare un flash mob. Ma ciò solo a due condizioni: che l’attività svolta sia lecita e che non ci sia scopo di lucro. Questo perché il famoso articolo 17 della nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per tali riunioni, come appunto i flash mob, anche se si svolgono in pubblico o in luogo aperto al pubblico, non è necessario né dare un preavviso alle autorità (ad esempio alla polizia, al Questore, al Comune), né chiedere
Non sarebbe legale organizzare un flash mob in un luogo privato come un terreno o un giardino delimitato da cancelli o meno: in tal caso può scattare il reato di accesso abusivo a fondo privato [2].
C’è poi il fine di lucro. Generalmente i flash mob non hanno scopi economici e in quei pochissimi casi in cui viene chiesto un contributo, questo è volontario e rientra nel concetto di donazione, per cui non può classificarsi come scopo di lucro. Diverso sarebbe invece il caso di un flash mob che voglia promuovere un’attività commerciale.