Flash mob: servono autorizzazioni?

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Autore: Redazione

23 agosto 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

In Italia è lecito organizzare raduni e manifestazioni anche senza autorizzazione del Questore purché pacifiche, lecite e prive di scopo di lucro.

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Di questi tempi vanno di moda i flash mob: si tratta di raduni lampo che, con la stessa facilità con cui si costituiscono, altrettanto rapidamente si dissolvono. Organizzati su internet o coi cellulari, i partecipanti concordano di trovarsi in un determinato luogo, ad un prefissato orario, per svolgere – in modo del tutto improvviso e a sorpresa – attività insolite come, ad esempio, un balletto o uno slogan. Il fatto però di svolgersi in luoghi pubblici (ad esempio una piazza) o privati aperti al pubblico (ad esempio un centro commerciale o in un ampio parcheggio) pone il problema se

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per organizzare flash mob servono autorizzazioni. Di tanto si è occupata, di recente, la Cassazione con una interessante pronuncia [1].

Secondo la Suprema Corte non è necessario ottenere permessi dal Comune o dal Questore per organizzare un flash mob. Ma ciò solo a due condizioni: che l’attività svolta sia lecita e che non ci sia scopo di lucro. Questo perché il famoso articolo 17 della nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per tali riunioni, come appunto i flash mob, anche se si svolgono in pubblico o in luogo aperto al pubblico, non è necessario né dare un preavviso alle autorità (ad esempio alla polizia, al Questore, al Comune), né chiedere

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autorizzazioni amministrative o licenze. Il diritto di riunione è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini a condizione che sia rivolto a svolgere attività lecite. Tali sono anche quelle che hanno per scopo il comune divertimento o un passatempo come un balletto. Lo slogan politico è considerato espressione della libertà di pensiero, ma non deve travalicare in odio razziale o in proclami sovversivi.

Non sarebbe legale organizzare un flash mob in un luogo privato come un terreno o un giardino delimitato da cancelli o meno: in tal caso può scattare il reato di accesso abusivo a fondo privato [2].

C’è poi il fine di lucro. Generalmente i flash mob non hanno scopi economici e in quei pochissimi casi in cui viene chiesto un contributo, questo è volontario e rientra nel concetto di donazione, per cui non può classificarsi come scopo di lucro. Diverso sarebbe invece il caso di un flash mob che voglia promuovere un’attività commerciale.

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